Cassazione Penale, Sentenza n. 23218/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, agli effetti civili, della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di Catoni e Baiardi per il reato di falsa testimonianza. Il ricorrente deduceva che, in base alla precedente sentenza di assoluzione per ricettazione (Tribunale di Lodi, ottobre 2016), dovessero ritenersi accertati fatti storici rilevanti (ossia che la motocicletta fosse stata venduta a lui da Baiardi, consegnandogli chiavi e documenti) in virtù dell'art. 238-bis c.p.p.; lamentava inoltre incompletezza nella disamina dei motivi d'appello da parte della Corte d'appello e illogicità della motivazione, posto che le contraddizioni tra le deposizioni di Catoni e Baiardi e le circostanze processuali (uso esclusivo della moto da parte di Baiardi, consegna di documenti e chiavi, partecipazione alla denuncia di furto) rendevano più probabile la tesi della vendita e, quindi, la mendacità della testimonianza di Baiardi.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Catoni per intervenuta rinuncia dell'attore, ritenuta causa sopravvenuta che fa venir meno l'interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.), senza condanna alle spese per tale motivo. Ha invece accolto l'impugnazione nei confronti di Baiardi con riferimento agli effetti civili: la sentenza di merito è stata annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per nuovo esame, perché la Corte d'appello non ha svolto una puntuale e logica disamina della specifica contestazione di falsa testimonianza e non ha offerto spiegazioni alternative alle circostanze fattuali emerse dagli atti. La Corte ha richiamato il diverso standard probatorio proprio della responsabilità civile (criterio della maggiore probabilità) e ha rimesso al giudice civile anche la liquidazione delle spese per il grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 238-bis, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la precedente sentenza di assoluzione nel processo per ricettazione avrebbe accertato il fatto storico della vendita e consegna della motocicletta; la Corte non ha deciso compiutamente sul valore vincolante di tale norma nel caso concreto, preferendo annullare per carenza motivazionale della sentenza impugnata.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per affermare che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, ha valenza liberatoria analoga al primo comma; la questione è stata sollevata ma non è stata la base decisiva della Suprema Corte, che ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti di Catoni a seguito della rinuncia all'impugnazione da parte della parte civile; essendo la rinuncia dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non sono state disposte condanne alle spese per tale posizione.
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per disporre che il giudice civile, all'esito del nuovo giudizio, provvederà anche al regolamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. 28 marzo (ric. Calpitano)
Richiamata per il principio che nella valutazione della responsabilità civile da reato si applica lo standard della maggiore probabilità logica ("più probabile che non"), diverso dallo standard penalistico del dubbio ragionevole; principio utilizzato per criticare la superficiale valutazione della Corte d'appello e giustificare il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- La rinuncia alla impugnazione rende il ricorso inammissibile nei confronti della parte interessata (art. 591 c.p.p.); se la rinuncia è dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, normalmente non comporta condanne alle spese per il rinunciante.
- In materia di responsabilità civile derivante da reato il giudice deve utilizzare il criterio della maggiore probabilità (più probabile che non): ciò richiede un'analisi motivata e puntuale dei fatti e delle contraddizioni probatorie, non una semplice presa d'atto delle incertezze emerse nel processo penale.
- Se la Corte d'appello conferma un'assoluzione ma non fornisce una spiegazione logica alternativa alle prove e circostanze dedotte dalla parte civile, la decisione può essere annullata agli effetti civili e rinviata per un nuovo esame.
- La sola presenza di elementi formali mancanti (es. mancata trascrizione al PRA o assenza di documentazione di pagamenti in contanti) non è necessariamente decisiva per escludere la possibilità di provare la mendacità di una testimonianza se esistono circostanze materiali e comportamentali (possesso delle chiavi, consegna di documenti, chi ha trattato la vendita) che rendono plausibile la diversa ricostruzione.
- Il ricorso alle norme sul res judicata o sugli effetti probatori di una precedente assoluzione (es. art. 238-bis) deve essere valutato criticamente: non sempre una sentenza penale di assoluzione elimina la necessità di una specifica e motivata analisi quando si discuta di responsabilità civile con diverso standard probatorio.
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