Cassazione Civile, Ordinanza n. 17387/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un ex socio di una società estinta impugnava una cartella di pagamento notificata come coobbligato in solido ex art. 2495 c.c. per debiti IVA della società, nei limiti della quota risultante dal bilancio finale di liquidazione. La controversia nasceva dal fatto che l’agente della riscossione aveva prodotto il verbale assembleare di approvazione del bilancio finale di liquidazione, dal quale risultava la ripartizione dell’attivo residuo e una quietanza liberatoria sottoscritta dai soci. Il ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto alcuna somma e deduceva che la sottoscrizione apposta sulla quietanza fosse stata tempestivamente disconosciuta con la prima difesa utile; lamentava quindi la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., nonché degli artt. 2709, 2712 e 2697 c.c., per avere la CTR utilizzato come prova una scrittura privata disconosciuta senza istanza di verificazione. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che spettasse all’Agenzia provare l’effettiva percezione della somma da parte sua e che tale prova mancasse.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il verbale di assemblea di società di capitali, pur non essendo atto assistito da fede privilegiata, ha efficacia probatoria quanto a quanto in esso documentato e, in mancanza di impugnazione del verbale o di specifica prova contraria, il mero disconoscimento della sottoscrizione sulla quietanza è stato correttamente trattato dalla CTR come contestazione generica e non come disconoscimento idoneo a imporre verificazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. osservando che la CTR non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva semplicemente ritenuto idonea la documentazione prodotta dall’agente della riscossione a fondare la pretesa, integrando i presupposti della responsabilità solidale dell’ex socio ex art. 2495 c.c.; la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
comma 2; richiamato anche come comma 3 nel testo del ricorso
la responsabilità dell’ex socio per i debiti sociali residui è configurabile nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la documentazione relativa alla liquidazione può fondare la pretesa dell’agente della riscossione
art. 214 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’utilizzabilità del documento disconosciuto
art. 216 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di verificazione della scrittura privata disconosciuta
art. 2709 c.c.
invocato e considerato dalla CTR in relazione all’efficacia probatoria delle scritture contabili e del verbale depositato
art. 2712 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova documentale e sul disconoscimento
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che non vi è stata inversione dell’onere della prova; il giudice di merito ha solo valutato la sufficienza della prova documentale prodotta
art. 32 D.Lgs. 546/1992
indicato come sede della prima difesa utile nella quale il ricorrente avrebbe disconosciuto la sottoscrizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
applicato come limite all’esame del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a)
norma che ha introdotto il regime della doppia conforme richiamato dalla Corte
L. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la disciplina della doppia conforme
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il verbale di assemblea di una società di capitali ha efficacia probatoria circa gli accadimenti che documenta, ma non è assistito da fede privilegiata; chi ne contesti la veridicità deve dedurre e provare specifiche circostanze idonee a dimostrarne la falsità o l’inesattezza.
- Il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta in un verbale o in una quietanza inserita nel verbale, se non accompagnato da una contestazione circostanziata e da prova contraria, può essere valutato dal giudice come contestazione generica non idonea a superare la valenza probatoria del documento.
- In tema di responsabilità dell’ex socio per i debiti della società estinta ex art. 2495 c.c., la pretesa del creditore può essere fondata sulla documentazione della liquidazione e sulla quota di attivo attribuita al socio; non è necessario, in assenza di specifiche contestazioni e prova contraria, un diverso e autonomo accertamento della materiale riscossione della somma.
- Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice non inverte l’onere della prova, ma si limita a ritenere sufficiente la prova documentale offerta dalla parte onerata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando opera il limite della doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle basi fattuali poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
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