Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3632/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 8599 dell’11 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202505020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8599 dell'11 dicembre 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi. In ragione della mancata esecuzione spontanea del giudicato e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero l'adozione degli atti necessari, di nominare un Commissario ad acta, di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione e di porre a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, attribuendogli il compito di intervenire, entro i successivi sessanta giorni, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione e previa comunicazione della ricorrente. Le eventuali spese commissariali, quantificate in 500 euro comprensivi di ogni onere e spesa, sono state poste a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo

    La disposizione consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all'attuazione della decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    pagamento della penalità di mora

    La penalità di mora può essere disposta quale misura coercitiva dell'adempimento, parametrandola nel caso concreto agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem

    L'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato entro un termine determinato e, per il caso di persistente inerzia, nominare un Commissario ad acta con potere sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.