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Sentenza

Sentenza n. 2005/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 3451/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere € 500,00 a ciascuna docente mediante accredito sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le docenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3451/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 dicembre 2024, notificata il 16 gennaio 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva complessivamente € 1.000,00, pari a € 500,00 per ciascuna, a titolo di contributo per la formazione del docente. Il Ministero aveva adempiuto soltanto nei confronti di una ricorrente, lasciando insoluta la quota di € 500,00 spettante all’altra. Le ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla docente già pagata e ha accolto il ricorso per la quota ancora insoluta. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il residuo dovuto in base al titolo, dedotti eventuali versamenti, nonché gli accessori legittimamente spettanti. I conteggi della creditrice non vincolano l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere determinati in base al titolo e alle disposizioni di legge, con verifica di misura e decorrenza; sono inoltre dovuti gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti indicati in motivazione. Decorso inutilmente il termine, il Ragioniere Generale dello Stato è nominato commissario ad acta, attivabile su istanza della creditrice, con 60 giorni per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento; non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 400,00 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari. Disposta inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La pretesa della Prof.ssa Orabona è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza può essere fondato sul titolo giudiziale passato in giudicato e adeguatamente documentato, quando la pretesa non sia efficacemente contestata dall’amministrazione debitrice.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L’ottemperanza serve a soddisfare il credito già riconosciuto dal titolo, non a costituirlo; l’importo eseguibile va quindi ricostruito considerando titolo, legge e pagamenti parziali. I conteggi del creditore, in particolare per interessi e capitale residuo, non vincolano l’amministrazione e devono essere verificati secondo i parametri normativi applicabili.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali per crediti pecuniari può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Con riguardo alla posizione della Prof.ssa Gatto può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa la pretesa oggetto dell’ottemperanza, per quella posizione può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La liquidazione delle spese può essere distratta in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002)

    Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione soccombente soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a dare concreta soddisfazione al diritto già accertato nel titolo, non a costituire un nuovo credito; la somma dovuta va determinata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano l’amministrazione in sede di ottemperanza: capitale residuo e interessi, inclusi misura e decorrenza, devono essere verificati alla luce del titolo e delle disposizioni applicabili.
  • Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione integralmente soddisfatta, mentre l’inottemperanza residua può essere accertata e perseguita per la parte ancora dovuta.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine di ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore e assegnandogli un termine per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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