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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18607/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e non specificità del motivo, nonché sulla natura discrezionale e adeguatamente motivata della valutazione di merito in punto di pena e circostanze attenuanti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione fondato su un unico motivo: il ricorrente deduce un vizio di motivazione in relazione alla asserita eccessività della pena, lamentando in particolare l'omessa applicazione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. Il ricorso ripropone, tuttavia, censure già formulate in appello e già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono privi di specificità e meramente apparenti, perché non si confrontano effettivamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata, la quale aveva escluso i presupposti per l'operatività delle diminuenti invocate. Viene inoltre ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione dei presupposti di fatto per l'applicazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione adeguata e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'obbligo di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Un motivo di ricorso è privo di specificità se non indica reali errori logici o giuridici della decisione di merito, ma si risolve in una mera reiterazione di doglianze già disattese.
  • La graduazione della pena e la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di attenuanti o per il giudizio di prevalenza rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è adeguata e non manifestamente illogica.
  • La mancata applicazione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata non è censurabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo l'esclusione dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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