Sentenza del 24/06/2019 n. 3934 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella - tassa auto - termine iscrizione a ruolo - interruzione - onere della prova - spetta all'Agenzia delle entrate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta a favore del contribuente, poiché l'Agenzia delle entrate non ha fornito la prova documentale dell'interruzione dei termini, in particolare mediante la produzione della relata di notifica dell'avviso di accertamento prodromico. In assenza di tale prova, devono essere applicati i termini prescrizionali ordinari stabiliti dalla legge e la cartella non può fondarsi su una presunta interruzione non dimostrata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella per il decorso dei termini previsti dalla legge. L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che tali termini fossero stati interrotti dalla notifica di un precedente avviso di accertamento. La controversia riguardava quindi l'onere di dimostrare documentalmente l'effettiva notifica dell'atto interruttivo.
Norme richiamate
Art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2
La norma individua i termini applicabili in materia di riscossione della tassa automobilistica. Qualora l'amministrazione invochi un atto interruttivo, deve dimostrarne l'effettiva notificazione; in mancanza, operano i termini ordinari previsti dalla legge.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione sostiene che un termine di prescrizione o decadenza sia stato interrotto, deve provare l'esistenza e la validità dell'atto interruttivo.
- La prova deve essere documentale e comprendere, ove rilevante, la relata o altra attestazione idonea a dimostrare la data e il perfezionamento della notifica.
- La semplice affermazione dell'ente impositore circa l'avvenuta notifica non è sufficiente a superare l'eccezione di prescrizione.
- Se l'atto interruttivo non viene provato, il giudice applica i termini ordinari previsti dalla normativa e può dichiarare illegittima o non esigibile la cartella notificata tardivamente.
- Il contribuente che contesta una cartella dovrebbe verificare sia il rispetto del termine di notifica sia l'eventuale documentazione prodotta dall'amministrazione a sostegno di atti interruttivi.
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