Cassazione Civile, Sentenza n. 27321/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi quattro) disposta con determinazione n. 584/2009, della revoca dell'incarico di responsabile di Unita di Processo e richiesta di risarcimento danni. Il ricorrente ha dedotto tardivita e genericita della contestazione disciplinare, difetto di proporzionalita della sanzione rispetto all'illecito, e ha sostenuto che la modifica degli elenchi dei lavoratori agricoli non rientrava nelle sue competenze e che quindi non poteva verificare l'eliminazione dei nominativi sospetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: applicabilita dell'art. 348-ter, comma 5 c.p.c. (limita i motivi di cassazione in caso di doppia conformita alle ipotesi degli artt. 360 nn. 1-4), mancato adempimento dell'onere di distinguere le ragioni di fatto alla base della decisione di primo grado e della sentenza di appello con riguardo al motivo ex art. 360 n.5; incompletezza e difetto di specificita del ricorso rispetto ai documenti richiamati (art. 366 n.6 c.p.c.) e mancata indicazione delle norme e delle argomentazioni in ordine alla presunta violazione di legge (art. 360 n.3). E' stata altresi dichiarata inammissibile la produzione successiva di una sentenza penale come documento idoneo a far emergere giudicato ai fini sostanziali del ricorso. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di cassazione (Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre 15% oneri generali e accessori di legge) e annotazione della possibile corresponsione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Art. 360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo) richiede che il ricorrente indichi le ragioni di fatto diverse tra primo grado e appello per evitare inammissibilita nella fattispecie di doppia conferma; art. 360 n.3 (violazione di legge) impone specificita normativo-argomentativa per consentire la verifica di legittimita.
In caso di sentenza di appello confermativa della prima, il ricorso per cassazione e' ammesso solo per i motivi 1-4 dell'art. 360; limita la portata dei motivi proponibili in ipotesi di doppia conforme.
Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito richiedono che tali atti siano riprodotti nel ricorso ovvero individuati con precisione (collocazione nel fascicolo, parti rilevanti), altrimenti la censura e' inammissibile.
Onere di indicare la produzione di documenti e la loro reperibilita' nel fascicolo di ufficio o di parte; in difetto la produzione puo' rendere la censura improcedibile.
Disciplina i limiti di produzione successiva di atti al processo di cassazione; la Corte ha richiamato che alcune produzioni sono ammissibili solo nei casi previsti da tale norma.
Richiamato in relazione al valore del giudicato penale: una sentenza penale invocata solo per provare fatti materiali non assume efficacia di regula iuris nel giudizio civile di legittimita'.
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176
E' la norma processuale che ha consentito alla Procura Generale di depositare conclusioni scritte nel procedimento di legittimita'.
art. 54, comma 2 del D.L. n. 83/2012
convertito dalla legge n. 134/2012
Norma che ha collegato l'applicazione dell'art. 348-ter c.p.c. al procedimento e alle modalita temporali dell'appello, risultando rilevante per la declaratoria di applicabilita della limitazione dei motivi.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Regolamenta il contributo unificato e le condizioni per il suo raddoppio; la Corte ha rilevato i presupposti per l'eventuale addebito dell'ulteriore importo.
CCNL 1.10.2007 per il personale del comparto enti pubblici non economici
Richiamato dal ricorrente in modo generico; la Corte ha osservato che il riferimento generico al CCNL senza puntuale indicazione delle disposizioni violate non soddisfa l'onere di specificita richiesto in cassazione.
Massime di principio
- Se l'appello conferma integralmente la sentenza di primo grado (doppia conforme), il ricorso per cassazione e' ammesso con rilevanti limiti: il ricorrente deve rispettare la limitazione prevista dall'art. 348-ter c.p.c. e, per i motivi non espressamente ammessi, dimostrare che le ragioni di fatto del primo grado sono diverse da quelle del secondo grado.
- Le censure fondate su atti e documenti del merito devono riprodurre nel ricorso le parti rilevanti dei documenti e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo (art. 366 n.6 e art. 369 n.4); in mancanza la Corte di legittimita' dichiarera' il motivo inammissibile.
- Nelle impugnazioni per violazione di legge e contratti collettivi e' necessario indicare espressamente le norme ritenute violate e sviluppare argomentazioni concrete e intelligibili che dimostrino il contrasto della decisione con tali norme; riferimenti generici non sono sufficienti.
- La tempestivita' e la specificita della contestazione disciplinare sono valutazioni di merito che, se non prospettate secondo i requisiti di ammissibilita del ricorso per cassazione, possono rendere il ricorso inammissibile senza riesame nel merito.
- La produzione, in cassazione, di sentenze penali successive per dimostrare fatti deve essere valutata con cautela: il giudicato penale non puo' automaticamente costituire norma di riferimento nel giudizio civile di legittimita' se usato solo per provare fatti materiali, e la loro introduzione tardiva e' spesso inammissibile.
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