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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4468/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: si censura la decisione della Corte d'appello che, nel confermare la condanna per coltivazione di 87 piante di cannabis indica (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), si è limitata a rilevare la conformità botanica delle piante e a ritenere non necessario un accertamento tecnico, senza però effettuare la verifica richiesta dalle Sezioni Unite Caruso circa l'offensività concreta della coltivazione (ossia l'attitudine delle piante, una volta giunte a maturazione, a produrre sostanza stupefacente e gli elementi che consentono di escludere che si tratti di coltivazione minima domestica destinata all'uso personale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la sentenza impugnata non si sia attenuta al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite Caruso, in quanto si è limitata a constatare la conformità botanica e la non necessarietà di un accertamento tecnico senza compiere la richiesta indagine sull'offensività concreta (maturazione, attitudine a produrre principio attivo, dimensione e modalità di coltivazione, indizi di immissione nel mercato). Pertanto la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo esame alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite. In precedenza la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione e € 5.000,00 di multa con riconoscimento del vincolo della continuazione; tale statuizione è stata rimessa in discussione con il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 4

    Norma che incrimina la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti; l'interpretazione applicata richiede l'accertamento della conformità al tipo botanico e dell'attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente, fermo restando l'esclusione delle coltivazioni minime domestiche destinate ad uso personale

  • Sezioni Unite, Caruso

    Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624

    Principio di diritto secondo cui il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile; sono sufficienti la conformità botanica e l'attitudine della coltura a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono invece escludersi dall'ambito penale le coltivazioni minime domestiche, valutate con riferimento a tecniche, numero di piante, quantità ricavabile e assenza di indici di collegamento al mercato degli stupefacenti

  • Sezioni Unite, Di Salvia (richiamata)

    Cass. Sez. U. n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920

    Giurisprudenza di orientamento che ha affermato la rilevanza penale della coltivazione non autorizzata di piante da cui si possono ricavare stupefacenti, richiamata come precedente dalle Sezioni Unite Caruso

Massime di principio

  • Per configurare il reato di coltivazione di piante da cui si ricavano stupefacenti non è necessario provare la quantità immediatamente estraibile di principio attivo, ma occorre accertare la conformità botanica e l'attitudine della coltivazione a produrre sostanza stupefacente una volta giunta a maturazione.
  • Il giudice deve compiere una valutazione concreta dell'offensività: numero di piante, modalità di coltivazione, tecniche impiegate, grado di maturazione e altri indici che possano far ritenere la produzione destinata al mercato piuttosto che all'uso personale.
  • Le perizie tossicologiche non sono sempre obbligatorie, ma l'assenza di un accertamento tecnico deve comunque essere compensata da motivazioni e riscontri probatori che dimostrino l'attitudine produttiva delle piante; la semplice constatazione della conformità botanica non è sufficiente.
  • Le coltivazioni minime domestiche, caratterizzate da tecniche rudimentali, scarso numero di piante e modesto quantitativo ricavabile, vanno escluse dall'ambito penale se emergono elementi che le collocano nell'uso personale.
  • In mancanza di una motivazione che affronti espressamente l'offensività concreta secondo i criteri delle Sezioni Unite, la sentenza di merito è esposta a annullamento con rinvio per nuovo esame.

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