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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26285/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) carenza di motivazione circa la sussistenza della recidiva nel biennio, contestata con riferimento a un verbale del 10/07/2017 e non verificata la sua suscettibilità di annullamento; 2) violazione di legge perché, per effetto del d.lgs. 15/01/2016 n.8 (depenalizzazione), la fattispecie prevista dall'art.116 comma 15 cod. strada sarebbe divenuta illecito amministrativo nella parte pecuniaria e, nella ipotesi di recidiva, dovrebbe rimanere applicabile solo la pena detentiva (escludendo l'ammenda).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla recidiva non era stata proposta nell'atto di gravame in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la depenalizzazione ha riguardato solo l'ipotesi punita esclusivamente con pena pecuniaria; l'ipotesi aggravata per recidiva nel biennio è rimasta fattispecie penale autonoma, conservando l'applicazione congiunta dell'ammenda (da €2.257 a €9.032) e della pena dell'arresto fino a un anno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.»

    La norma prevede una sanzione pecuniaria per la guida senza patente e, in caso di recidiva nel biennio, un'aggravazione che aggiunge la pena dell'arresto fino a un anno; la Corte interpreta l'avverbio "altresì" come rinvio materiale alla cornice edittale per la determinazione dell'ammenda, non come esclusione della pena pecuniaria.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, commi 1 e 2 (depenalizzazione)

    (nella motivazione: il comma 1 depenalizza le contravvenzioni punite solo con pena pecuniaria; il comma 2 stabilisce che le ipotesi aggravate punite con pena detentiva costituiscono fattispecie autonome di reato).

    La depenalizzazione ha trasformato in illecito amministrativo la sola ipotesi punita esclusivamente con ammenda; le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva (quale la recidiva nel biennio ex art.116, comma 15) sono rimaste reati autonomi e conservano il trattamento sanzionatorio congiunto.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non sono deducibili questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame in appello: tali censure risultano inammissibili.
  • La depenalizzazione operata dal d.lgs. n.8/2016 interessa solo le fattispecie punite esclusivamente con pena pecuniaria; le ipotesi aggravate con pena detentiva restano reati autonomi.
  • L'ipotesi di recidiva nel biennio prevista dall'art.116 comma 15 mantiene l'applicazione congiunta di ammenda e arresto: non si può interpretare la norma come se escludesse la sanzione pecuniaria.
  • L'avverbio "altresì" nel testo normativo va letto come rinvio materiale alla cornice edittale per la determinazione dell'ammenda e non come indicazione di esclusione dell'ammenda quando la fattispecie è rimasta penale.
  • Per contestare la sussistenza della recidiva è necessario sollevare il dubbio già in sede di impugnazione (appello); se omessa, la questione non può essere introdotta in Cassazione.

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