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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3175/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento alla competenza territoriale (sostenendo che la competenza sarebbe del Tribunale di Caltagirone); (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per carenza e illogicità della motivazione, lamentando che il GIP si era limitato alla richiesta del PM senza un vaglio critico sulla sussistenza dei gravi indizi; (3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p. per mancata motivazione circa il pericolo di recidiva e l'impossibilità di adottare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, osservando che l'appello cautelare è soggetto al principio devolutivo e pertanto il sindacato è limitato alle questioni effettivamente dedotte nel primo grado; di conseguenza le doglianze sulla competenza territoriale e sulla gravità indiziaria, non sollevate in modo pertinente nel giudizio cautelare, erano inammissibili. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione completa e congrua sulle esigenze cautelari (contesto delinquenziale articolato, lunga durata e reiterazione delle condotte, ruolo attivo del ricorrente, precedenti penali anche specifici e recidiva mentre era sottoposto a misura alternativa), nonché sull'inadeguatezza di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata nei motivi di ricorso per censurare violazioni di legge e carenze motivazionali; la Corte l'ha applicata per valutare l'ammissibilità delle censure rivolte alla motivazione e alla ricostruzione dei fatti, ritenendo le censure non riconducibili ai vizi tassativi rilevabili in cassazione

  • art. 506, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo del ricorso in relazione alla carenza di motivazione; la Corte ha in sostanza respinto le censure per mancanza di elementi idonei a configurare vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, di reiterazione, prevenzione speciale). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze sulla base di elementi fattuali concreti

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Disciplinante l'appello cautelare; la Corte ha richiamato il principio devolutivo proprio del rimedio previsto da tale norma, con il conseguente limite del sindacato in appello alle questioni già dedotte nel primo grado

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e altre sanzioni in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la sentenza ordina gli adempimenti di trasmissione previsti dalla norma

Massime di principio

  • In materia di appello cautelare (art. 310 c.p.p.) il principio devolutivo limita il sindacato del giudice d'appello alle sole questioni dedotte nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado: non è possibile introdurre in appello motivi nuovi né estendere d'ufficio la cognizione a questioni non deliberate dal giudice a quo.
  • In Cassazione le censure dirette a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari o dei gravi indizi sono ammissibili solo se si fondano sulla violazione di norme specifiche o sulla manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; la mera diversa valutazione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • La presenza di un contesto delinquenziale articolato, la reiterazione delle condotte nel tempo, il ruolo attivo dell'imputato, precedenti penali specifici e la commissione di reati mentre si era sottoposti a misure alternative possono giustificare la custodia cautelare in carcere laddove risultino documentate e adeguatamente motivate.
  • Il giudice deve motivare, con elementi concreti, perché misure meno afflittive sarebbero insufficienti; la semplice affermazione astratta non è sufficiente, ma la valutazione rimane di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se congruamente spiegata.
  • Ricorsi privi di fondatezza o diretti a sollevare questioni non ammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della Cassa delle ammende), quindi è prudente valutare preliminarmente l'ammissibilità e la novità dei motivi prima di proporre impugnazioni cautelari.

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