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Sentenza

Sentenza n. 2116/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3213/2024, depositata e resa pubblica il 03.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, su r.g. 23129/2023.

Giustizia amministrativa202506754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3213/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 6 maggio 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora in caso di persistente inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente alla destinataria il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Poiché il giudicato era stato regolarmente attestato e notificato in forma esecutiva, il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era decorso e non risultava alcun adempimento del Ministero, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e insediamento su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il termine era ampiamente trascorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato, quando riconosce a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve adottare tutti gli atti necessari a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato civile sia stato attestato, notificato in forma esecutiva all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla statuizione giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento effettivo del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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