Cassazione Civile, Ordinanza n. 14816/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti quale garante di un rapporto di apertura di credito intrattenuto da una società poi fallita/non indicata nel testo. Nel corso del giudizio aveva anche formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla mancata restituzione di tre assegni per complessivi euro 4.500,00, tutti risultati impagati. La Corte d'appello aveva rigettato tale domanda ritenendo che la creditrice non avesse provato l'irrecuperabilità del credito nei confronti dei traenti degli assegni, poiché l'azione cartolare presuppone il possesso del titolo, ma resterebbe sempre esperibile l'azione causale verso i debitori sottostanti; in mancanza di allegazioni o prova sull'impossibilità o grave difficoltà di tale azione, il danno non era risarcibile. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato, da un lato, violazione dell'art. 58 R.D. 1736/1933, degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente subordinato il risarcimento alla prova della non recuperabilità aliunde del credito; dall'altro, nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/perplessa e violazione dell'art. 113 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe prima affermato il diritto all'azione di regresso ex art. 52 legge assegni e poi negato tutela risarcitoria senza indicare la norma che consentisse di agire "in via di regresso" mediante azione causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura relativa all'art. 58 legge assegni non confutava l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la mancata restituzione dei titoli non impediva comunque alla creditrice di far valere il proprio credito; la doglianza sulla motivazione contraddittoria ignorava che una motivazione era comunque presente, nella parte in cui si valorizzava la possibilità per la creditrice di realizzare comunque il credito, sicché il controllo di legittimità non poteva tradursi in una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
La mancata restituzione dell'assegno non impedisce, di per sé, la possibilità di far valere il credito, secondo la lettura data dalla Corte territoriale non smentita in ricorso.
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma fondativa della domanda risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza alle ragioni della decisione impugnata.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di onere probatorio; la Cassazione non riformula il riparto, ma rileva che la censura non attacca la ratio della sentenza di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Norma di riferimento del motivo di ricorso per nullità della sentenza e vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente.
art. 113 c.p.c.
Invocato per lamentare l'asserita omissione dell'indicazione della norma applicata; la doglianza è respinta perché la motivazione della sentenza d'appello esisteva ed era sufficiente ai fini del controllo di legittimità.
art. 52 legge assegni
Richiamato dalla ricorrente nella critica alla motivazione d'appello, ma la Corte di cassazione non ne fa applicazione decisiva nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare argomenti astratti o diversi da quelli effettivamente posti a base della decisione.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se non viene specificamente contestato il passaggio logico-giuridico decisivo della sentenza di merito che sorregge il rigetto della domanda.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata contenga comunque una motivazione riconoscibile e non meramente apparente.
- In tema di mancata restituzione di titoli di credito, la parte che domanda il risarcimento deve allegare e provare in modo pertinente l'effettiva perdita di utilità o l'impossibilità concreta di tutela del credito; in difetto, la domanda può essere respinta se residua comunque la possibilità di far valere il rapporto causale sottostante.
- La mera affermazione dell'esistenza di un danno non basta: occorre dimostrare il nesso tra la condotta lamentata e una concreta lesione patrimoniale non altrimenti evitabile.
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