Ordinanza n. 149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori del minore hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendo la concessione della tutela cautelare. La controversia riguardava una doglianza riferita a un atto dell'amministrazione scolastica privo di contenuto definitivo e, quindi, secondo il Consiglio di Stato, non dotato di autonoma efficacia lesiva. Gli appellanti contestavano inoltre l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza di sollecito diretta alla conclusione del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha rilevato che l'atto contestato non conteneva una decisione definitiva e non era autonomamente lesivo. Quanto all'inerzia dell'amministrazione sulla richiesta di sollecito per la conclusione del procedimento, il Collegio ha precisato che essa avrebbe potuto essere fatta valere, al più, mediante il procedimento speciale previsto dall'art. 117 c.p.a. Non ricorrendo i presupposti per la tutela cautelare, l'appello è stato respinto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 117 c.p.a.
Il procedimento speciale monitorio è individuato quale strumento processuale esperibile per contestare l'inerzia dell'amministrazione rispetto alla conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Un atto amministrativo privo di contenuto decisionale definitivo e non dotato di autonoma efficacia lesiva non offre, in sede cautelare, il necessario fumus boni iuris per la sospensione o la riforma della decisione di primo grado.
- L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza diretta a sollecitare la conclusione di un procedimento deve essere fatta valere mediante il procedimento speciale contro il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a., non attraverso la tutela cautelare riferita a un atto non autonomamente lesivo.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando la lesività dell'atto impugnato non è attuale e autonoma, perché manca una situazione giuridica concretamente esposta a un pregiudizio immediato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →