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Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori del minore hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendo la concessione della tutela cautelare. La controversia riguardava una doglianza riferita a un atto dell'amministrazione scolastica privo di contenuto definitivo e, quindi, secondo il Consiglio di Stato, non dotato di autonoma efficacia lesiva. Gli appellanti contestavano inoltre l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza di sollecito diretta alla conclusione del procedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha rilevato che l'atto contestato non conteneva una decisione definitiva e non era autonomamente lesivo. Quanto all'inerzia dell'amministrazione sulla richiesta di sollecito per la conclusione del procedimento, il Collegio ha precisato che essa avrebbe potuto essere fatta valere, al più, mediante il procedimento speciale previsto dall'art. 117 c.p.a. Non ricorrendo i presupposti per la tutela cautelare, l'appello è stato respinto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 117 c.p.a.

    Il procedimento speciale monitorio è individuato quale strumento processuale esperibile per contestare l'inerzia dell'amministrazione rispetto alla conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo privo di contenuto decisionale definitivo e non dotato di autonoma efficacia lesiva non offre, in sede cautelare, il necessario fumus boni iuris per la sospensione o la riforma della decisione di primo grado.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza diretta a sollecitare la conclusione di un procedimento deve essere fatta valere mediante il procedimento speciale contro il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a., non attraverso la tutela cautelare riferita a un atto non autonomamente lesivo.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando la lesività dell'atto impugnato non è attuale e autonoma, perché manca una situazione giuridica concretamente esposta a un pregiudizio immediato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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