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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2141/2025 in data 20 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202502549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2141/2025, relativa all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2141/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro oltre accessori di legge. La sentenza era passata in giudicato. Il Ministero, pur costituitosi con memoria di mera forma, non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il ricorso era stato notificato il 29 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, decorrente dalla notifica della decisione all'Amministrazione, avvenuta il 14 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 era decorso al momento della proposizione del ricorso e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della pronuncia, oppure dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della Direzione dotato della necessaria professionalità, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il termine era già scaduto quando il ricorso è stato notificato.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la decisione passata in giudicato, anche se pronunciata dal giudice ordinario, impone obblighi all'amministrazione e quest'ultima non vi abbia dato esecuzione.
  • Prima della proposizione di un'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della decisione all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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