Cassazione Civile, Ordinanza n. 34597/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi per un credito verso una società poi fallita, individuando come terzo pignorato un Comune debitore della società esecutata. Dopo ordinanza di assegnazione della somma pignorata e dopo una dichiarazione del Comune di voler provvedere al pagamento entro quindici giorni, il Comune non aveva eseguito alcun pagamento né al ricorrente né all’ente esattore intervenuto successivamente con pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Il ricorrente ha quindi agito per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sostenendo che il Comune avesse violato il termine di quindici giorni previsto per il pagamento al terzo pignorato e che tale ritardo gli avesse cagionato un danno: da un lato, perché il pagamento tempestivo avrebbe impedito alla curatela fallimentare di Magnolia di assoggettare la somma alla massa attiva; dall’altro, perché avrebbe evitato il maturare di interessi e ulteriori conseguenze sul proprio debito verso l’erario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c., nonché dell’art. 72-bis, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare la violazione del termine di legge da parte del Comune e che tale violazione integrasse responsabilità aquiliana. Ha inoltre censurato la statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello non aveva ignorato il tema del termine di quindici giorni, ma aveva escluso la responsabilità del Comune valorizzando un diverso fatto ostativo: il comportamento dello stesso ricorrente, che aveva promosso un ulteriore pignoramento nei confronti del tesoriere del Comune e lo aveva poi rinunciato solo in epoca successiva al fallimento della società esecutata. Ne è derivato che la doglianza sulla violazione del termine di pagamento non scalfiva la motivazione decisiva della sentenza di merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non conteneva una autonoma censura alla regolazione delle spese, ma solo una richiesta subordinata all’eventuale accoglimento degli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia; la Corte rileva che la decisione di merito non ha omesso di esaminare il tema dedotto.
art. 2043 c.c.
è evocato dal ricorrente come fonte di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per il ritardo nel pagamento; la Corte non ne afferma l’applicazione al caso concreto, perché esclude la violazione del termine e reputa non attinta la ratio decidendi.
art. 72-bis, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
indica il termine entro cui il terzo pignorato avrebbe dovuto effettuare il pagamento nell’esecuzione esattoriale; la Corte osserva che la questione del suo mancato rispetto non è stata trascurata dal giudice di merito, ma è stata superata per la rilevanza del comportamento ostativo del creditore.
art. 547 c.p.c.
richiamato per la dichiarazione positiva del terzo pignorato resa nell’esecuzione presso terzi.
art. 553 c.c.
richiamato in relazione all’ordinanza di assegnazione della somma oggetto di esecuzione presso terzi.
art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base della verifica dell’esistenza di debiti fiscali del creditore verso l’erario.
art. 44 l. fall.
richiamato dalla curatela fallimentare per chiedere l’attribuzione della somma alla massa attiva.
art. 67 l. fall.
richiamato dal ricorrente per sostenere che un pagamento tempestivo avrebbe sottratto l’atto all’azione revocatoria fallimentare.
art. 2056, comma 1, c.c.
richiamato dalla Corte per applicare, nel giudizio risarcitorio, i criteri di valutazione del danno anche in relazione al concorso colposo del danneggiato.
art. 1227, comma 1, c.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare che l’inerzia o il comportamento del creditore procedente erano rilevanti ai fini della riduzione o esclusione del danno risarcibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la condanna all’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o una questione non decisiva rispetto alla motivazione adottata.
- La deduzione della violazione di un termine di legge come fonte di responsabilità della pubblica amministrazione non è sufficiente se il giudice di merito ha escluso il nesso causale valorizzando un fatto ostativo imputabile alla stessa parte danneggiata.
- In un’azione risarcitoria, il comportamento del creditore che avrebbe potuto neutralizzare il pregiudizio è rilevante ai fini del concorso colposo del danneggiato e può incidere sulla risarcibilità del danno.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se non contiene una autonoma critica della statuizione, ma è formulata solo come richiesta subordinata all’accoglimento degli altri motivi.
- L’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi costituisce titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario, che deve attivarsi per la tutela esecutiva senza trasferire sul terzo le conseguenze della propria inerzia.
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