Cassazione Civile, Ordinanza n. 01378/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione relativa a un terreno ubicato in prossimità di una scuola comunale. La Corte d'appello, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto l'area non edificabile perché assoggettata a vincolo pubblicistico e destinata a verde attrezzato e parcheggio a servizio dell'edificio scolastico, con piano attuativo mediante diretto intervento della pubblica amministrazione. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001 e del dovere motivazionale, sostenendo che il consulente tecnico aveva comunque ravvisato una possibilità di edificazione coerente con la destinazione urbanistica e con gli indici applicabili; con il secondo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso il deprezzamento del fondo residuo per mancanza di una specifica domanda o di un accertamento del consulente, deducendo che, in caso di espropriazione parziale, l'indennità deve comprendere anche la diminuzione di valore della parte non ablata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione del terreno come non edificabile in base al criterio dell'edificabilità legale e ha confermato che il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico purché dia adeguata motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nell'espropriazione parziale, l'indennità deve comprendere automaticamente anche la diminuzione di valore della parte residua del bene, senza necessità di una domanda autonoma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
art. 37 del Testo unico sugli espropri
regola la determinazione dell'indennità di esproprio secondo il criterio dell'edificabilità legale
art. 5 bis, comma 3, D.L. n. 333 del 1992
l'art. 5 bis, comma 3, del D.L. n. 333 del 1992
ha prescelto quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato quello dell'edificabilità legale
l. n. 359 del 1992
conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992
norma di conversione che recepisce il criterio dell'edificabilità legale nel sistema indennitario
artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001
ora recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001
disciplinano il criterio indennitario per i terreni espropriati
art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001
L’art 33 del T.U. espropri dispone che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”
impone di considerare, nella stima, anche la diminuzione di valore della parte residua del bene in caso di esproprio parziale
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, un'area è qualificabile come edificabile solo se lo strumento urbanistico vigente al momento della vicenda ablativa consente l'edificazione secondo la nozione tecnica di ius aedificandi, anche se con tipologia vincolata; quando invece l'uso consentito è esclusivamente pubblicistico e funzionale alla realizzazione di un interesse pubblico, l'area non è edificabile ai fini indennitari.
- Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto peritus peritorum, purché esponga in motivazione le ragioni del proprio diverso convincimento.
- Nell'espropriazione parziale l'indennità deve comprendere l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, inclusa la perdita di valore della parte residua, senza che sia necessaria una domanda autonoma sul deprezzamento del fondo non ablato.
- La domanda di determinazione dell'indennità per espropriazione parziale implica di diritto la valutazione della diminuzione di valore dell'intero compendio interessato dall'ablazione parziale.
- Non è configurabile ultrapetizione quando il giudice, nel determinare l'indennità per espropriazione parziale, tenga conto anche del deprezzamento delle aree residue, poiché tale voce rientra nell'oggetto legale della stima.
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