Cassazione Penale, Sentenza n. 49545/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 15/03/2022 con cui il G.I.P. aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentativo di rapina aggravata e per l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. Contestavano la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) per mancata e insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, l'omessa autonoma valutazione delle posizioni individuali (riproduzione del verbale di polizia giudiziaria), la carenza di elementi a collegare la loro presenza nell'appartamento con la preparazione del colpo, e l'insussistenza dell'aggravante mafiosa sia nella dimensione di metodo sia in quella agevolativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato della Cassazione sia limitato ai vizi di legge (es. mancanza assoluta di motivazione) e non possa sindacare logica, completezza o eventuali contraddizioni della valutazione sulle prove. Ha concluso che il G.I.P. aveva effettivamente esposto esigenze cautelari e indizi giustificativi, con analisi anche del profilo personalistico, e che le censure sollevate attengono a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; è stata disposta comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario (nessuna remissione in libertà).
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Contestata come aggravante (sia in termini di metodo che di agevolazione); la Corte non entra nel merito della sua sussistenza perché la questione è valutazione di gravità indiziaria non sindacabile per cassazione se la motivazione non è del tutto assente
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Imposto l'obbligo di esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi che le giustificano; la Corte verifica che tale esposizione sia stata svolta dal G.I.P. e, se presente, esclude l'ammissibilità del ricorso per doglianze di merito sulla logica/completezza della motivazione
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Norme richiamate dai ricorrenti come presunto vizio, ma la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso solo per vizio di legge e non per valutazioni critiche di merito
art. 311, comma 2 c.p.p.
Delimita il perimetro del giudizio di legittimità sulle misure cautelari; utile a spiegare i limiti del sindacato della Cassazione
art. 611, comma 2 c.p.p.
Richiamato per precisare i rimedi consentiti; alcune doglianze prospettate appartengono al vizio di merito non esperibile con il ricorso immediato
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.
Prescrive la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la remissione in libertà
Massime di principio
- Il ricorso diretto in Cassazione contro un'ordinanza cautelare è ammesso solo per vizi di legge (es. totale mancanza di motivazione o mancanza di elementi prescritti dall'art. 292 c.p.p.), non per criticare la logica o la completezza delle valutazioni di gravità indiziaria
- Se il G.I.P. ha esplicitamente indicato esigenze cautelari e gli indizi che le giustificano, le questioni sulla valutazione comparativa o sull'apprezzamento della prova devono essere sollevate con rimedi diversi (es. riesame) e non con ricorso per cassazione
- La mera contestazione che la presenza in un luogo dove sono stati rinvenuti materiali sospetti non basti a dimostrare la partecipazione al fatto riguarda la valutazione degli indizi: se la motivazione del G.I.P. chiarisce il nesso indiziario la censura è inammissibile in cassazione
- Le doglianze sulla mancata specificazione delle singole posizioni possono essere superate se il provvedimento contiene elementi di valutazione personalizzati (precedenti, inserimento in contesto criminoso); altrimenti si tratta di profili rimediabili in sede di riesame
- Quando si chieda l'esclusione di aggravanti complesse (es. 416‑bis.1), è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o formalmente viziata; altrimenti la valutazione resta del giudice di merito
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