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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49545/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 15/03/2022 con cui il G.I.P. aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentativo di rapina aggravata e per l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. Contestavano la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) per mancata e insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, l'omessa autonoma valutazione delle posizioni individuali (riproduzione del verbale di polizia giudiziaria), la carenza di elementi a collegare la loro presenza nell'appartamento con la preparazione del colpo, e l'insussistenza dell'aggravante mafiosa sia nella dimensione di metodo sia in quella agevolativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato della Cassazione sia limitato ai vizi di legge (es. mancanza assoluta di motivazione) e non possa sindacare logica, completezza o eventuali contraddizioni della valutazione sulle prove. Ha concluso che il G.I.P. aveva effettivamente esposto esigenze cautelari e indizi giustificativi, con analisi anche del profilo personalistico, e che le censure sollevate attengono a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; è stata disposta comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario (nessuna remissione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Contestata come aggravante (sia in termini di metodo che di agevolazione); la Corte non entra nel merito della sua sussistenza perché la questione è valutazione di gravità indiziaria non sindacabile per cassazione se la motivazione non è del tutto assente

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Imposto l'obbligo di esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi che le giustificano; la Corte verifica che tale esposizione sia stata svolta dal G.I.P. e, se presente, esclude l'ammissibilità del ricorso per doglianze di merito sulla logica/completezza della motivazione

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Norme richiamate dai ricorrenti come presunto vizio, ma la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso solo per vizio di legge e non per valutazioni critiche di merito

  • art. 311, comma 2 c.p.p.

    Delimita il perimetro del giudizio di legittimità sulle misure cautelari; utile a spiegare i limiti del sindacato della Cassazione

  • art. 611, comma 2 c.p.p.

    Richiamato per precisare i rimedi consentiti; alcune doglianze prospettate appartengono al vizio di merito non esperibile con il ricorso immediato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

    Prescrive la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la remissione in libertà

Massime di principio

  • Il ricorso diretto in Cassazione contro un'ordinanza cautelare è ammesso solo per vizi di legge (es. totale mancanza di motivazione o mancanza di elementi prescritti dall'art. 292 c.p.p.), non per criticare la logica o la completezza delle valutazioni di gravità indiziaria
  • Se il G.I.P. ha esplicitamente indicato esigenze cautelari e gli indizi che le giustificano, le questioni sulla valutazione comparativa o sull'apprezzamento della prova devono essere sollevate con rimedi diversi (es. riesame) e non con ricorso per cassazione
  • La mera contestazione che la presenza in un luogo dove sono stati rinvenuti materiali sospetti non basti a dimostrare la partecipazione al fatto riguarda la valutazione degli indizi: se la motivazione del G.I.P. chiarisce il nesso indiziario la censura è inammissibile in cassazione
  • Le doglianze sulla mancata specificazione delle singole posizioni possono essere superate se il provvedimento contiene elementi di valutazione personalizzati (precedenti, inserimento in contesto criminoso); altrimenti si tratta di profili rimediabili in sede di riesame
  • Quando si chieda l'esclusione di aggravanti complesse (es. 416‑bis.1), è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o formalmente viziata; altrimenti la valutazione resta del giudice di merito

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