Sentenza n. 10103/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 (PAT-14/12/2022-13812) del 14/12/2022 avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre2018, n. 145” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali PAT/RFS128-10/11/2022-0769504, trasmessa via pec il 10/11/2022, avente ad oggetto la “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali del 23/11/2022, trasmessa via pec il 25/11/2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano e pubblicata sul sito della Provincia Autonoma; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari n. 499 del 16 settembre 2019, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma n. 124 e 2023-D337-00009 del 13/01/2023, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e prendendo atto del nuovo termine del 30/04/2023 per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende, conferma la Delibera di Ripiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti provinciali e statali relativi alla determinazione degli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento che definiva l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, nonché gli atti provinciali di avvio e svolgimento del procedimento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti presupposti. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito sulla base di una sopravvenuta vicenda estintiva dell'interesse alla decisione. La società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 34/2023, versando il 48 per cento dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che la relativa fattispecie legale richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con pubblicazione e comunicazione al Tribunale. Poiché nel fascicolo non era stato depositato l'attestato della Provincia Autonoma di Trento né risultava una comunicazione dell'ente, non erano integrati tutti i presupposti della cessazione della materia del contendere. Tuttavia, dalla richiesta della società e dalla dichiarata adesione alla procedura di definizione agevolata, con conseguente adempimento delle obbligazioni pecuniarie, il giudice ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non residuando per la ricorrente alcuna utilità concreta dalla pronuncia sugli atti impugnati. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del sistema di tetti di spesa e di ripiano del superamento dei tetti per i dispositivi medici negli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
La definizione agevolata richiede sia il versamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa sia l'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente; solo la compresenza di tali adempimenti perfeziona la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La richiesta di cessazione della materia del contendere, pur non integrando i presupposti per tale declaratoria, può costituire comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al payback sui dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento formale del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con gli ulteriori adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.
- La richiesta di cessazione della materia del contendere non può essere accolta quando manchi l'attestazione dell'ente regionale o provinciale circa il tempestivo versamento della quota ridotta, anche se l'impresa dichiari di avere effettuato il pagamento.
- La mancata integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la condotta della parte e fatti successivi alla proposizione del ricorso dimostrino che nessuna utilità concreta residua dalla decisione sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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