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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13755/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società francese aveva chiesto il rimborso della ritenuta del 15% applicata da un intermediario italiano sui dividendi distribuiti nell’anno d’imposta 2008, sostenendo che tale prelievo fosse incompatibile con i principi eurounitari di libera circolazione e non discriminazione. L’amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto; la contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e, dopo una precedente declaratoria di inammissibilità dell’appello poi cassata con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso. L’Agenzia ha impugnato la decisione con due motivi: primo, violazione delle norme processuali tributarie e civili sulla preclusione di nuove prove nel giudizio di rinvio, sostenendo che i documenti valorizzati dalla CTR erano stati prodotti solo in quella fase; secondo, in subordine, errata applicazione del principio di non discriminazione e della disciplina sui dividendi esteri, deducendo che avrebbe dovuto applicarsi l’aliquota agevolata prevista per i soggetti residenti (1,375%) secondo la normativa interna novellata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: il diritto al rimborso non discendeva dalla dimostrazione in giudizio dei presupposti fattuali per effetto della sentenza eurounitaria, ma direttamente dalla modifica normativa intervenuta con la legge n. 244 del 2007, che aveva inserito nell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973 il comma 3-ter, applicabile dal 1° gennaio 2008, prevedendo per i dividendi corrisposti a società UE/SEE l’aliquota dell’1,375%. Poiché i dividendi erano stati distribuiti nel 2008, la ritenuta del 15% era stata operata in eccesso rispetto alla misura dovuta; per tale ragione il rimborso spettava a prescindere dai meccanismi convenzionali e dalla prova di un’effettiva disparità di trattamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese, senza applicazione della condanna al contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base originaria della ritenuta sui dividendi

  • art. 10, par. 2, lett. b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20

    richiamato quale fondamento convenzionale della ritenuta contestata

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per dedurre la preclusione alla produzione di nuovi documenti nel rinvio

  • art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per la disciplina del giudizio di rinvio nel processo tributario

  • artt. 65, 345 e 395 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno delle preclusioni processuali e dei limiti del rinvio

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973

    "la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento"

    ha introdotto l’aliquota agevolata per gli utili corrisposti a società UE/SEE residenti in Stati inclusi nella lista rilevante, rendendo dovuta per il 2008 una ritenuta inferiore al 15%

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 68

    ha stabilito l’applicazione della modifica dal 1° gennaio 2008

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa interna introduce, con efficacia retroattiva o comunque applicabile al periodo d’imposta considerato, un’aliquota più favorevole per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti aventi i requisiti previsti, il rimborso della ritenuta eccedente spetta direttamente in base alla legge interna, senza necessità di ulteriori verifiche sulla disparità di trattamento concreta.
  • Se il diritto al rimborso trova fondamento in una sopravvenuta disciplina interna favorevole, diventano irrilevanti le contestazioni dell’amministrazione sulla prova di presupposti ulteriori che erano stati valorizzati dal giudice di merito sulla base della pronuncia eurounitaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo quando il risultato decisorio è conforme a diritto, pur se la ratio adottata dal giudice di merito non è esattamente corretta.
  • Le preclusioni istruttorie nel giudizio di rinvio non impediscono, ai fini della decisione, di valorizzare il dato decisivo rappresentato dall’applicabilità della disciplina sostanziale corretta al periodo d’imposta oggetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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