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Direttiva 2013/20

Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

Normativa europea32013L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua, per effetto dell'adesione della Croazia, diverse direttive UE già esistenti in materia di alimenti, sanità animale e controlli veterinari. Gli interventi sono per lo più tecnici: inserimento della lingua croata in talune diciture, aggiunta della Croazia negli elenchi di territori o unità amministrative, e aggiornamento di termini di comunicazione, relazioni e programmi specifici. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro la data di adesione della Croazia, applicandole dalla stessa data.

Direttiva di adeguamento tecnico di una serie di direttive UE in materia di sicurezza alimentare, veterinaria e fitosanitaria per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari degli obblighi di recepimento e applicazione, e incide su alcune discipline settoriali già vigenti in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria. Le modifiche riguardano anche la Repubblica di Croazia, inserendone denominazioni, codici, laboratori di riferimento e scadenze specifiche nei testi di varie direttive; talune disposizioni hanno effetto a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione, con un termine specifico del 1o luglio 2013 in un caso. Non sono previste esclusioni generali ulteriori oltre a quelle già contenute nelle direttive modificate.

Direttiva 2013/20/UE del Consiglio: adeguamenti di direttive in materia di sicurezza alimentare, veterinaria e fitosanitaria per l'adesione della Croazia

La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Essa modifica una serie di direttive preesistenti del settore alimentare, veterinario e fitosanitario per inserire la Croazia negli elenchi pertinenti, adeguare diciture linguistiche, aggiornare riferimenti territoriali e fissare alcune prime scadenze di comunicazione specifiche.

Finalità e contesto normativo

L'intervento è motivato dall'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari agli atti dell'Unione anteriori all'adesione quando tali adattamenti non siano già previsti dall'atto di adesione o dai relativi allegati. I considerando richiamano inoltre l'accordo politico raggiunto tra le Alte Parti contraenti sugli adattamenti resi necessari dall'adesione e la necessità di integrarli e aggiornarli, ove opportuno, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

Ambito delle modifiche

Le modifiche riguardano le direttive 64/432/CEE, 89/108/CEE, 91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE e 2009/156/CE. Il contenuto degli adattamenti è prevalentemente formale e applicativo: inserimento della lingua croata in diciture obbligatorie, aggiornamento degli elenchi di territori o unità amministrative, integrazione di codici e denominazioni istituzionali, nonché introduzione di termini di trasmissione di relazioni o piani alla Commissione.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni nazionali si applicano dalla medesima data di adesione. È inoltre richiesto che, al momento dell'adozione, le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta quindi di un obbligo di risultato, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma giuridica e dei mezzi di attuazione.

Modifiche in materia di sicurezza alimentare

Nella direttiva 89/108/CEE, relativa agli alimenti surgelati, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), viene aggiunta la voce in croato "brzo smrznuto".

Nella direttiva 2000/13/CE, sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, vengono aggiornate le diciture linguistiche relative ai prodotti irradiati o trattati con radiazioni ionizzanti: il nuovo elenco include la versione croata "konzervirano zračenjem" o "podvrgnuto ionizirajućem zračenju". Inoltre, all'articolo 10, paragrafo 2, viene inserita la dicitura in croato "upotrijebiti do", accanto alle altre lingue già previste.

Modifiche in materia veterinaria e fitosanitaria

Nelle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, relative rispettivamente agli scambi intracomunitari di bovini e suini e di ovini e caprini, la voce relativa alla Croazia viene aggiunta agli elenchi delle unità territoriali, con la designazione "županija".

Nella direttiva 96/23/CE, concernente il controllo di talune sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, si prevede che la Croazia comunichi alla Commissione, per la prima volta entro il 31 marzo 2014, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle relative azioni di controllo.

Nella direttiva 97/78/CE, che disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi, l'allegato I è sostituito e include espressamente il territorio della Repubblica di Croazia tra i territori dell'Unione ai fini dell'articolo 1.

Malattie animali, laboratori e controlli specifici

Nella direttiva 2000/75/CE, sulle misure di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini, il titolo della parte A dell'allegato II è integrato con la versione croata del riferimento al laboratorio comunitario di riferimento: "REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA".

Nella direttiva 2002/99/CE, che stabilisce norme di polizia sanitaria per prodotti di origine animale destinati al consumo umano, l'allegato II è modificato inserendo il codice "HR" e il gruppo di iniziali "EZ".

Nella direttiva 2003/85/CE, relativa alle misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, nell'allegato XI, parte A, viene inserita la voce relativa alla Croazia con l'indicazione "Hrvatski veterinarski institut, Zagreb".

Zoonosi e resistenza agli antimicrobici

La direttiva 2003/99/CE è modificata in modo sostanzialmente procedurale: l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, stabilisce che entro la fine di maggio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 nell'anno precedente. Per la Croazia, la prima trasmissione deve avvenire entro la fine di maggio 2014. È inoltre previsto che le relazioni, e le eventuali sintesi, siano rese disponibili al pubblico.

Programmi di lotta per le malattie degli equidi

Nella direttiva 2009/156/CE, il testo dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma, è sostituito per disciplinare la presentazione alla Commissione dei programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro malattie sensibili agli equidi. Per la Croazia, il termine per la presentazione decorre dal 1o luglio 2013. Il testo precisa inoltre che il programma deve indicare in particolare gli elementi richiesti dalla disposizione, con un regime differenziato per gruppi di Stati membri già menzionati nel testo.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, con la medesima clausola di riserva. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento di direttive settoriali già vigenti

L'articolo 1 dispone che le direttive 64/432/CEE, 89/108/CEE, 91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE e 2009/156/CE siano modificate secondo l'allegato. Le modifiche sono di natura prevalentemente tecnica e finalizzate all'allineamento con l'adesione della Croazia.

Obbligo di recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dalla data di adesione della Croazia. È previsto l'obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e di includere un riferimento alla direttiva nell'atto di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazione delle norme nazionali di attuazione

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Destinatari

L'articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Modifiche in materia di sicurezza alimentare

Nella direttiva 89/108/CEE, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), viene aggiunta l'indicazione in croato "brzo smrznuto". Nella direttiva 2000/13/CE vengono aggiornati gli elenchi delle diciture relative ai prodotti irradiati o trattati con radiazioni ionizzanti, includendo la lingua croata, e all'articolo 10, paragrafo 2, viene inserita la dicitura croata "upotrijebiti do".

Modifiche in materia veterinaria e territoriale

Nelle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE viene aggiunta la voce "Croazia: županija" agli elenchi relativi alle unità territoriali. Nella direttiva 96/23/CE, la Croazia deve comunicare alla Commissione, per la prima volta entro il 31 marzo 2014, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle azioni di controllo. Nella direttiva 97/78/CE, l'allegato I sostituito include il territorio della Repubblica di Croazia tra i territori dell'Unione.

Laboratori e riferimenti in materia di malattie animali

Nella direttiva 2000/75/CE, all'allegato II, parte A, il titolo del laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale del mouton viene integrato con la versione croata "REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA". Nella direttiva 2002/99/CE, all'allegato II vengono aggiunti il codice "HR" e il gruppo di iniziali "EZ"; nella direttiva 2003/85/CE, all'allegato XI, parte A, è inserita la voce relativa alla Croazia con l'istituto veterinario di Zagabria.

Zoonosi e resistenza agli antimicrobici

La direttiva 2003/99/CE modifica l'articolo 9, paragrafo 1: entro la fine di maggio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 nell'anno precedente. Per la Croazia, la prima relazione è dovuta entro la fine di maggio 2014; per Bulgaria e Romania era già prevista la prima scadenza entro la fine di maggio 2008. Le relazioni e le eventuali sintesi devono essere rese disponibili al pubblico.

Programmi di lotta contro malattie degli equidi

Nella direttiva 2009/156/CE, l'articolo 4, paragrafo 6, primo comma, è riscritto per prevedere che, se uno Stato membro stabilisce o ha stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi sono sensibili, esso può sottoporlo alla Commissione entro termini differenziati per gruppi di Stati membri; per la Croazia il termine decorre dal 1o luglio 2013, con indicazione delle informazioni da precisare nel programma.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareveterinariafitosanitariazoonosicontrolli ufficiali

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