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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna al pagamento complessivo di € 2.500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale, unitamente all’attestazione di conformità, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha accertato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di € 2.500,00. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Al commissario è stato attribuito il compito di reperire o allocare le risorse in bilancio e di compiere tutte le fasi necessarie, dall’impegno alla liquidazione, dall’ordinazione al pagamento, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevanti, da un lato, la nomina del commissario ad acta quale strumento idoneo ad assicurare l’esecuzione e, dall’altro, le “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture, e nell’eccezionale mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale penalità di mora

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, con particolare riguardo alla posizione del debitore pubblico e alle difficoltà derivanti da vincoli normativi, di bilancio e da specifici interessi pubblici.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del provvedimento giurisdizionale, corredato dall’attestazione di conformità, costituisce il presupposto formale per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato della cancelleria relativo alla mancata impugnazione è idoneo a comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il coinvolgimento di soggetti e strutture, tra cui SO.GE.I. e CONSAP, nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché sia comprovato il passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta deve compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie, inclusa l’eventuale allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’adempimento del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento e la presenza di un contenzioso seriale eccezionalmente gravoso.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, valutata in concreto insieme alle ulteriori circostanze del caso, una ragione per non applicare contestualmente l’astreinte, quando il commissariamento sia ritenuto strumento sufficiente e proporzionato ad assicurare l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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