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Sentenza

Sentenza n. 713/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 2563/2023, pubblicata in data 9.11.2023, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Viesti, notificata il 9.11.2023, passata in giudicato il 9.12.2023 per mancata impugnazione, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.12.2023.

Giustizia amministrativa202401410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 2563/2023 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato, con la quale il Ministero della Difesa era stato condannato al pagamento complessivo di euro 131.669,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato un decreto ministeriale recante uno speciale ordine di pagamento di euro 55.442,06 per ciascuno, comprensivo di rivalutazione e interessi, e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, non è stata fornita la prova dell'effettiva esecuzione del decreto e dell'integrale pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con mera memoria di rito e ha depositato tardivamente documentazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che l'istanza dei ricorrenti per la cessazione della materia del contendere dimostrasse il venir meno dell'interesse a una pronuncia di merito. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il decreto ministeriale prodotto costituiva soltanto un principio di prova dell'ottemperanza e non dimostrava l'effettivo pagamento né l'integrale soddisfazione della pretesa. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerando la tardività dell'ottemperanza, e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse della parte a una pronuncia sulla domanda.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni applicabili al giudizio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede la piena dimostrazione dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata; la mera adozione di un atto amministrativo finalizzato al pagamento costituisce soltanto un principio di prova dell'ottemperanza e non è sufficiente senza prova dell'effettivo pagamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando la stessa parte ricorrente, anche mediante la richiesta di cessazione della materia del contendere, manifesti il venir meno dell'interesse a una pronuncia di merito, pur in assenza della prova dell'integrale soddisfazione della pretesa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la tardività dell'adempimento dell'amministrazione può giustificare la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando il ricorso divenga improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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