Sentenza n. 1541/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del rilascio del titolo di viaggio per stranieri ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Livorno, motivato dalla mancata produzione di documentazione attestante l’impossibilità di ottenere il passaporto dalla rappresentanza diplomatica pakistana in Italia e dalla mancata presentazione di documentazione integrativa dopo il preavviso di rigetto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 16 Cost. e dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che allo straniero regolarmente soggiornante non può essere impedita la libertà di circolazione e di espatrio e che, ove non sia possibile ottenere il passaporto dalle autorità consolari, l’amministrazione debba rilasciare il titolo di viaggio. Con il secondo motivo ha sostenuto che sussistessero fondate ragioni impeditive del ricorso alle autorità diplomatiche pakistane, poiché la comunicazione della propria presenza in Italia e della protezione sussidiaria ottenuta avrebbe potuto esporre a ritorsioni i familiari rimasti in Pakistan, richiamando anche un precedente episodio ai danni del padre. Con il terzo motivo ha denunciato carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea motivazione, lamentando che la Questura non avesse considerato la memoria difensiva trasmessa via PEC il 22 luglio 2020, nella quale erano state illustrate le ragioni soggettive del mancato ricorso alle autorità pakistane.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che dalla decisione della Commissione territoriale emergeva che la protezione sussidiaria era stata riconosciuta esclusivamente in ragione della situazione altamente conflittuale nella regione di provenienza, idonea a esporre il ricorrente a un rischio per la vita in caso di rientro, e non per il timore di persecuzioni o ritorsioni da parte delle autorità pakistane. La stessa Commissione aveva inoltre ritenuto poco credibile l’episodio riferito del rapimento del padre. Né il ricorso né la memoria procedimentale contenevano elementi sufficienti a dimostrare effettivi rischi per il ricorrente o per i suoi familiari derivanti dal contatto con le autorità diplomatiche del Paese d’origine. Pertanto, non risultavano provate fondate ragioni che impedissero la richiesta del passaporto e che imponessero il rilascio del titolo di viaggio ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007. Il Collegio ha conseguentemente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, compensando le spese di lite.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007
la Questura competente rilascia il titolo di viaggio per stranieri soltanto quando sussistano fondate ragioni che non consentono all’interessato di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cui è cittadino
Il rilascio del titolo di viaggio presuppone la prova di fondate ragioni che impediscano allo straniero di rivolgersi alle autorità diplomatiche del proprio Paese per ottenere il passaporto; il solo timore non comprovato non è sufficiente.
art. 16 Cost.
Il richiamo alla libertà di circolazione e di espatrio non esclude l’applicazione della specifica disciplina che subordina il rilascio del titolo di viaggio alla dimostrazione delle ragioni impeditive del ricorso alle autorità diplomatiche del Paese d’origine.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
La posizione di regolare soggiorno dello straniero non determina automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio, in assenza dei presupposti specifici previsti dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il titolo di viaggio per stranieri previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 può essere rilasciato soltanto quando l’interessato dimostri l’esistenza di fondate ragioni che gli impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio Paese.
- Il riconoscimento della protezione sussidiaria fondato esclusivamente sulla situazione di conflitto o violenza generalizzata nella regione di provenienza non dimostra, di per sé, l’esistenza di un rischio di persecuzione o ritorsione da parte delle autorità diplomatiche dello Stato d’origine.
- Il timore che il contatto con le autorità diplomatiche del Paese d’origine possa arrecare conseguenze negative al richiedente o ai suoi familiari deve essere sorretto da elementi concreti e verificabili; la mera allegazione non provata non integra una fondata ragione impeditiva del rilascio del titolo di viaggio.
- La regolarità del soggiorno e la titolarità della protezione sussidiaria non comportano automaticamente il rilascio del titolo di viaggio, che resta subordinato alla verifica dei presupposti specifici stabiliti dalla disciplina di settore.
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