Cassazione Penale, Ordinanza n. 36205/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena, ma confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, per plurime violazioni tributarie ex d.lgs. n. 74 del 2000 e per turbata libertà degli incanti. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva due motivi: il primo contro la motivazione della sentenza di appello, ritenuta insufficiente sui punti devoluti; il secondo tendeva a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva già offerto, alle pagine 82 e seguenti, una motivazione adeguata sui profili censurati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come una delle fattispecie tributarie oggetto di conferma di responsabilità in appello.
art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come una delle fattispecie tributarie oggetto di conferma di responsabilità in appello.
art. 353 c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre una lettura alternativa delle fonti probatorie rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, quando il motivo si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- È manifestamente infondato il motivo che censuri la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi con l'effettivo contenuto argomentativo della decisione di appello, quando questa abbia già dato risposta adeguata ai punti devoluti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità il controllo della Corte riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la ricostruzione fattuale del compendio probatorio.
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