Sentenza del 08/03/2016 n. 606 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TOSAP -presupposto impositivo - meramente oggettivo - esenzione - finalità di pubblico interesse - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione della TOSAP sostenendo che l'occupazione delle aree fosse destinata allo svolgimento di un servizio di pubblico interesse, ossia la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e che tale finalità dovesse comportare l'esenzione dal tributo. La questione riguardava quindi se la destinazione pubblicistica dell'attività svolta potesse escludere il presupposto impositivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La TOSAP ha come presupposto l'occupazione oggettiva, non occasionale, di spazi o aree pubbliche, indipendentemente dalla natura del soggetto occupante, dalle sue finalità e dal carattere di pubblico interesse dell'attività esercitata. Le aree permanentemente destinate all'avvicendamento degli automezzi e occupate mediante cassonetti, in quanto sottratte all'uso pubblico, restano quindi soggette alla tassa. Non è stata riconosciuta alcuna esenzione.
Norme richiamate
Disciplina della TOSAP
Il presupposto della tassa è costituito dall'occupazione oggettiva, non occasionale, di suolo pubblico o di aree soggette a uso pubblico. La debenza non dipende da elementi soggettivi né dalla finalità, anche pubblica o di interesse generale, perseguita dall'occupante.
Massime di principio
- Per stabilire se è dovuta la TOSAP, occorre verificare anzitutto l'esistenza di un'occupazione effettiva e non occasionale di suolo pubblico o di un'area sottratta all'uso pubblico.
- La finalità di pubblico interesse dell'attività svolta non comporta automaticamente l'esenzione dal tributo: il presupposto è prevalentemente oggettivo.
- Anche soggetti incaricati di servizi pubblici possono essere tenuti al pagamento della tassa quando occupano stabilmente aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività.
- L'esenzione può essere riconosciuta solo se prevista da una specifica disposizione normativa o regolamentare applicabile al caso concreto; non deriva automaticamente dalla natura pubblica del servizio.
- La collocazione permanente di cassonetti o di altri impianti che impediscono o limitano l'uso pubblico dell'area può integrare un'occupazione tassabile.
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