Cassazione Civile, Sentenza n. 1608/2021 del 26/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte del Tribunale di La Spezia, dell'ingiunzione emessa per violazione dell'art. 142 c. str. (eccesso di velocità) rilevata il 22/08/2014 tramite apparecchiatura Velomatic. Il ricorrente contestava l'idoneità della documentazione prodotta dall'Amministrazione a dimostrare la verifica periodica di funzionalità e la taratura dell'apparecchio: il documento prodotto (dichiarazione di verifica e taratura del 9/06/2014) era rilasciato dalla società costruttrice e, secondo il ricorrente, privo di efficacia privilegiata ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c., incompleto (mancanza di indicazione degli strumenti, dei valori rilevati e impostati) e quindi inidoneo a dimostrare l'avvenuta verifica conformemente ai requisiti stabiliti da normativa e dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre si denunciava violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di esaminare la documentazione tecnica e di farla valutare da un tecnico di fiducia; si sosteneva altresì che le verifiche avrebbero dovuto essere eseguite da laboratori accreditati ACCREDIA o da organismi internazionali equivalenti, o dal costruttore solo se abilitato alla certificazione di qualità secondo ISO 9001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi connessi alla idoneità della certificazione rilasciata dalla società costruttrice a soddisfare i requisiti di verifica di funzionalità e taratura richiesti dalla giurisprudenza e dalla disciplina ministeriale. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ha chiarito se l'apparecchio Velomatic 512 rientrasse tra quelli per i quali era prescritta la verifica periodica e, in caso positivo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001/2000; pertanto la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di La Spezia, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame della domanda (con regolazione delle spese del giudizio di legittimità).
Norme richiamate
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 45 c.6 e 146, commi 6 e 7
Richiamate come quadro normativo generale per la contestazione delle violazioni in materia di circolazione e per l'uso di apparecchiature di rilevamento; comunque la questione decisiva è stata l'adeguatezza della prova della taratura più che la norma sostanziale sulla responsabilità
d.P.R. n. 495/1992, artt. 192 e 345
Richiamati tra le norme regolamentari relative alle contestazioni; dal testo non emerge una interpretazione sostanziale diversificata rispetto all'uso procedurale
I. n. 273 del 1991, artt. 1-4
Citata nell'istruttoria iniziale: dal testo della sentenza non risulta un'interpretazione specifica ricavabile
decreto dirigenziale Ministero infrastrutture e trasporti n. 35388 dell'8/4/2009
Richiamato come normativa tecnica/organizzativa relativa alla omologazione/conformità degli apparecchi; la sentenza non dettaglia un'applicazione specifica oltre al richiamo
cod. civ., artt. 2697, 2699, 2700
Richiamati in relazione al valore probatorio dei documenti e all'onere della prova; la Corte osserva che la dichiarazione del costruttore è un documento privato e non gode, di per sé, di un valore "privilegiato" che esoneri l'Amministrazione dall'onere di dimostrare la conformità alle prescrizioni di verifica periodica
d.lgs. n. 150/2011, art. 6, commi 6 e 11
Citato in elenco di norme iniziali: dal testo non emerge una specifica interpretazione applicativa
Sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2015
Fondamentale per l'individuazione del requisito della verifica periodica di funzionalità e taratura: la sentenza ha determinato la necessità di procedure certe e verificabili per le apparecchiature utilizzate per rilevazioni automatizzate, incidendo sull'ammissibilità dell'uso di certificazioni non qualificate
Circolare del Ministero dell'Interno 26/06/2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5)
Secondo la Corte la circolare prescriveva già la verifica periodica con cadenza almeno annuale delle apparecchiature per il controllo da remoto o per la contestazione successiva, da effettuarsi presso centri accreditati ACCREDIA o presso il costruttore solo se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13/06/2017, Allegato punto 2.2
Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma "UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005" (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento
Stabilisce che le tarature iniziali e periodiche richiedono certificazione emessa da laboratori conformi alla norma ISO/IEC 17025 e accreditati da ACCREDIA o enti internazionali equivalenti; ciò ha rafforzato l'esigenza che le prove di taratura siano effettuate da soggetti accreditati e documentate in modo completo
Legge n. 99 del 2009, art. 4 (riguardo ACCREDIA)
ACCREDIA designata come unico organismo nazionale autorizzato ad effettuare attività di accreditamento; implica che le verifiche devono essere svolte da laboratori accreditati o da equivalenti riconosciuti a livello internazionale
Norme ISO richiamate (ISO 9001/2000; UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005)
Richiamate come standard qualitativi/tecnici: il costruttore può operare solo se abilitato da certificazione di qualità (ISO 9001), mentre le prove di taratura devono essere eseguite da laboratori conformi a ISO/IEC 17025 accreditati
Massime di principio
- Per apparecchiature di rilevazione della velocità utilizzate per controlli da remoto o per la contestazione successiva, l'Amministrazione deve produrre documentazione che dimostri la verifica periodica di funzionalità e la taratura effettuate conformemente a procedure riconosciute e da soggetti accreditati; una dichiarazione del costruttore, senza elementi di dettaglio e senza evidenza di accreditamento/ISO, può risultare insufficiente
- I certificati di taratura devono essere completi e tecnicamente utilizzabili: indicare le modalità di taratura, gli strumenti impiegati, i valori rilevati e quelli impostati, e la qualifica/accreditamento del soggetto che ha eseguito le operazioni
- La Corte di Cassazione può sindacare la correttezza giuridica dell'uso di certificazioni aziendali del costruttore alla luce delle prescrizioni ministeriali e costituzionali; se il giudice di merito non accerta se l'apparecchio rientrava tra quelli soggetti a verifica obbligatoria o se il fornitore fosse abilitato, la decisione può essere cassata e rinviata
- Il diritto di difesa comprende la possibilità per il ricorrente di esaminare la documentazione tecnica e di farla valutare da esperti di fiducia; la mancata produzione di documentazione utile puoò compromettere la legittimità della sanzione
- A fini probatori, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare che le verifiche sono state eseguite secondo le norme e da soggetti accreditati o da costruttori abilitati (ISO 9001); in mancanza di tale prova il giudice deve disporre ulteriori accertamenti o rimettere la decisione a nuovo esame
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