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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/07/2021 lamentando, a vario titolo: errata applicazione e mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) su taluni capi; vizio di determinazione della pena (in particolare parametrizzazione ai limiti edittali introdotti dalla L. 69/2015 e mancata indicazione/quantificazione degli aumenti per la continuazione sui reati satellite); carenza di motivazione sulla sussistenza della partecipazione associativa e sul collegamento tra associazione e reati fine (continuazione); omissione nel dispositivo di una esclusione dell'aggravante espressa in motivazione (errore materiale); mancata verifica dell'applicabilità delle attenuanti generiche. Alcuni ricorrenti deducevano altresì vizi formali di impugnazione e deducibilità delle questioni già trattate nella precedente sentenza di cassazione rescindente.

La decisione

La Corte di Cassazione: annulla la sentenza impugnata nei confronti di Carla D'Amico e di Wagner Fico limitatamente al trattamento sanzionatorio (rinviando per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli); dispone la correzione di errore materiale del dispositivo integrando la statuizione relativa a D'Amico con l'esplicita esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per i capi indicati; dichiara inammissibili, nel resto, i ricorsi di D'Amico e di Fico e dichiara irrevocabili le rispettive affermazioni di responsabilità; dichiara inammissibili i ricorsi di Aloia e Grandulli e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In sintesi: parziale accoglimento (solo su profili di determinazione della pena e correzione materiale) per D'Amico e Fico; rigetto/inammissibilità per Aloia e Grandulli; le condanne sostanziali restano per lo più confermate.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p. (e art. 416‑bis.1 c.p.)

    La Corte ha valutato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa caso per caso: l'aggravante ha natura soggettiva e va accertata per ogni singola fattispecie; per D'Amico è stata esplicitamente esclusa su alcuni capi (correzione di errore materiale), mentre per altri capi la declaratoria è rimasta irrevocabile. Non è possibile estendere automaticamente la sussistenza dell'aggravante ad altre condotte senza prova del dolo specifico.

  • D.P.R. 309/1990 art. 74

    Il reato di traffico/ detenzione ai fini di spaccio può essere collegante ("collante") per la continuazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che, se il reato di cui all'art. 74 viene meno come collante organizzativo, non può automaticamente farsi valere la continuazione con il reato associativo senza prova della programmazione comune sin dall'origine.

  • D.P.R. 309/1990 art. 73

    Richiamato rispetto a specifici reati di stupefacenti: la qualificazione e gli aumenti sanzionatori devono essere rivalutati alla luce dell'esclusione o conferma dell'aggravante mafiosa.

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato ha valenza sanzionatoria unificante; la continuazione richiede che le condotte abbiano costituito espressione di un unico disegno criminoso sin dall'origine; non è ammesso un automatismo tra reato associativo e reati fine senza valutazione probatoria.

  • art. 624 c.p.p. comma secondo

    In caso di annullamento parziale/rescindente, la declaratoria delle parti divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa; la Corte di rinvio può individuare, sulla base della sentenza di cassazione, le parti passate in giudicato anche se la dichiarazione era omessa.

  • art. 597 c.p.p. comma 5

    Il giudice di appello ha il potere-dovere di applicare d'ufficio benefici (es. attenuanti) ma tale potere non è esercitato d'ufficio se le parti non lo hanno sollecitato; la mancata decisione non costituisce automaticamente motivo di cassazione se non richiesto dalle parti.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione: l'effetto estensivo dell'impugnazione non può automaticamente travolgere capi non impugnati; l'ammissibilità delle doglianze è valutata in rapporto al giudicato parziale.

  • L. 69/2015 (modifiche sanzionatorie)

    La Corte osserva che l'affermazione che la pena sia stata parametrata ai nuovi limiti edittali introdotti dalla L. 69/2015 era indimostrata e, in ogni caso, la determinazione della pena deve essere adeguatamente motivata; se la nuova normativa aggravasse, la sua applicazione deve essere fondata su chiara ricostruzione temporale della condotta.

Massime di principio

  • L'aggravante di "agevolazione mafiosa" (art. 416‑bis.1 c.p.) è personale e va accertata separatamente per ciascun reato: non può automaticamente estendersi ad altri capi senza prova del dolo specifico per ciascuna condotta.
  • La continuazione (art. 81 c.p.) richiede che i reati siano stati ideati come parte di un unico disegno criminoso sin dall'origine; la semplice coappartenenza territoriale o la mera vicinanza temporale non bastano a motivare la continuazione.
  • In caso di annullamento parziale da parte della Cassazione, le questioni già decise con giudicato parziale sono precluse al sindacato successivo e l'appello/giudice di rinvio deve rispettare i limiti della devoluzione.
  • La determinazione della pena (pena base e aumenti per continuazione) richiede motivazione specifica e separata: il giudice deve indicare come ha determinato la pena base e come ha quantificato gli aumenti per ciascun reato unificato.
  • Gli errori materiali del dispositivo (es. omissione di una esclusione già trattata in motivazione) vanno corretti d'ufficio e non incidono necessariamente sul merito delle responsabilità già irrevocabili.
  • Il potere del giudice di applicare d'ufficio benefici (attenuanti) opera solo se la questione è richiesta o comunque affrontata nel giudizio di merito; la mancata autonoma decisione senza sollecitazione delle parti non è sempre censurabile.

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