Ordinanza n. 158/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione di un voto insufficiente all’elaborato scritto di diritto civile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché la scheda di valutazione dell’elaborato scritto di diritto civile, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la presunta contraddittorietà della scheda, che avrebbe riportato due voti distinti a seguito di una modifica materiale; la contraddittorietà tra la sufficienza attribuita al parametro relativo alla presenza degli elementi essenziali dell’atto e l’insufficienza dell’elaborato nel suo complesso; la genericità o assertività della motivazione; e l’asserito errore manifesto nel richiamo agli artt. 1226 e 1227 c.c. La non ammissione era fondata sul voto insufficiente conseguito nell’elaborato di diritto civile, determinato da sette insufficienze, di cui una grave, e due sufficienze.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la scheda di valutazione non fosse contraddittoria: la modifica del giudizio, originariamente apposta a matita e poi trascritta definitivamente a penna, era ammissibile prima della valutazione finale e consentiva comunque di individuare la volontà della commissione. Inoltre, la ricorrente non aveva interesse a coltivare tale censura, poiché anche l’ipotizzata attribuzione di una sufficienza ulteriore e l’eliminazione della gravità di un’insufficienza non avrebbero modificato l’esito finale. Il giudice ha escluso anche la contraddittorietà tra la sufficienza relativa alla presenza degli elementi essenziali dell’atto e l’insufficienza dell’elaborato complessivo, spiegando che quest’ultima derivava dal mancato raggiungimento della sufficienza negli altri parametri. La motivazione è stata ritenuta non generica né assertiva. Infine, il richiamo agli artt. 1226 e 1227 c.c. non è stato qualificato come errore manifesto sui presupposti normativi, ma come profilo di poca chiarezza e carenza di logicità delle argomentazioni giuridiche, espressamente considerato nella scheda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la sospensione è stata negata per l’assenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris.
art. 1226 c.c.
Il suo richiamo nell’elaborato non è stato ritenuto erroneo in modo manifesto, ma poco chiaro nell’ambito della valutazione della logicità delle argomentazioni giuridiche.
art. 1227 c.c.
Il suo richiamo nell’elaborato non è stato ritenuto erroneo in modo manifesto, ma poco chiaro nell’ambito della valutazione della logicità delle argomentazioni giuridiche.
Massime di principio
- La modifica del giudizio valutativo da parte della commissione, quando intervenga prima dell’espressione della valutazione finale e sia definitivamente trascritta, non determina di per sé contraddittorietà della scheda né illegittimità della valutazione.
- Non sussiste contraddittorietà tra la sufficienza attribuita a un singolo parametro dell’elaborato e l’insufficienza complessiva, quando il giudizio finale dipenda dal mancato raggiungimento della sufficienza rispetto agli altri parametri autonomamente considerati.
- La censura relativa a una scheda di valutazione è priva di interesse quando, anche a seguito della correzione richiesta dal candidato, l’esito complessivo della prova e la conseguente non ammissione non potrebbero cambiare.
- La motivazione della valutazione di una prova d’esame non è generica o assertiva quando la scheda individua i parametri valutativi e collega l’insufficienza a specifiche carenze di logicità, chiarezza e argomentazione giuridica.
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