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Sentenza

Sentenza n. 3225/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento del Servizio lavori pubblici - Edilizia privata del Comune di Bodio Lomnago 12 maggio 2026, n. 2959, con il quale è stato disposto, fra l’altro, il “divieto immediato di prosecuzione dell’attività sociosanitaria a bassa intensità assistenziale denominata “La Casa di Stefano” avviata dalla Fondazione presso l’immobile sito in Via dei Castagni n. 25, Bodio Lomnago (foglio 3, mapp. 289), ai sensi dell’art.19, comma 3, primo periodo, L. 241/U1990, per accertata incompatibilità della destinazione urbanistica di cui all’immobile che ospita l’attività oggetto della SCIA prot. n. 2505 del 21 aprile 2026”, nonché la “rimozione di tutti gli eventuali effetti dell’attività avviata, con obbligo per i destinatari del presente atto di ripristinare la destinazione d’uso conforme alle previsioni del PGT vigente”.

Giustizia amministrativa202601871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che vietava la prosecuzione dell'attività sociosanitaria a bassa intensità assistenziale avviata mediante SCIA e imponeva il ripristino della destinazione d'uso conforme al PGT

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore struttura residenziale)

Prevale il privato

La controversia

La Fondazione ha impugnato il provvedimento con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2 del d.m. 1444/1968, dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 e degli artt. 51, 52 e 53 l.r. Lombardia 12/2005, sostenendo che l'attività residenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a meno di otto ospiti, costituisce una modalità di utilizzo residenziale dell'immobile, compatibile con la destinazione residenziale ammessa dalla scheda del PGT e non idonea a determinare un significativo incremento del carico urbanistico. In subordine, ha sostenuto che l'eventuale mutamento di destinazione d'uso non sarebbe urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, l. 241/1990 e l'incompetenza del Comune, poiché la SCIA era stata presentata all'Agenzia di tutela della salute competente per la verifica dei requisiti propri dell'attività sociosanitaria ed era stata trasmessa al Comune solo per conoscenza, senza contenere profili urbanistico-edilizi sui quali l'ente comunale potesse intervenire. Il Comune ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla ricorrente e l'inammissibilità, quale motivo nuovo, della deduzione relativa all'art. 23-ter d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari del Comune. La memoria era tempestiva: per i termini processuali a ritroso, il sabato non comporta l'anticipazione al venerdì prevista per i termini a ritroso che scadono in giorno festivo; pertanto il termine di due giorni liberi per la camera di consiglio del martedì scadeva di sabato e il deposito effettuato il venerdì era tempestivo. Inoltre, la deduzione relativa all'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 costituiva sviluppo argomentativo del motivo già proposto e non un motivo nuovo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che la disciplina regionale lombarda qualifica le unità residenziali a bassa intensità assistenziale, con capacità ricettiva non superiore a otto posti, come strutture realizzate in appartamenti aventi i requisiti delle civili abitazioni. Tale disciplina, unitamente alle concrete modalità di esercizio dell'attività, dimostra che l'elemento sanitario-assistenziale è limitato e non prevalente. L'attività svolta è prevalentemente educativa, relazionale e socio-riabilitativa, senza afflusso sistematico di utenti, personale sanitario o mezzi di servizio tale da differenziarla dall'ordinario uso residenziale o da incrementare significativamente il carico urbanistico. Ne consegue che essa è riconducibile alla destinazione residenziale ammessa dal PGT e non costituisce un'autonoma destinazione sociosanitaria urbanisticamente incompatibile. È stato accolto anche il secondo motivo: il Comune non poteva inibire l'efficacia della SCIA rivolta all'ATS e priva di rilievo urbanistico-edilizio, non avendo titolo per pronunciarsi su di essa sotto tale profilo. Il provvedimento impugnato è stato annullato. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza resa in forma semplificata

    Consente al giudice, sentite le parti e sussistendone i presupposti, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata.

  • art. 52, commi 3, 4 e 5, c.p.a.

    il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso

    Per i termini processuali a ritroso il sabato non determina l'anticipazione della scadenza al venerdì; il termine scadente di sabato resta riferito a tale giornata.

  • art. 55 c.p.a.

    termine di due giorni liberi antecedenti la Camera di consiglio

    Il termine per il deposito delle memorie cautelari è stato applicato considerando tempestivo il deposito effettuato il venerdì rispetto alla camera di consiglio del martedì.

  • art. 19, commi 1 e 3, l. 241/1990

    divieto immediato di prosecuzione dell'attività

    Il potere inibitorio sulla SCIA presuppone che l'amministrazione sia competente e che sussista un contrasto dell'attività con la disciplina applicabile; il Comune non può esercitarlo rispetto a una segnalazione rivolta all'ATS e priva di rilievo urbanistico-edilizio.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    mutamento di destinazione d'uso

    La disposizione è richiamata nel quadro della contestazione relativa alla rilevanza urbanistica del mutamento d'uso; il giudice ha ritenuto in ogni caso l'attività riconducibile alla destinazione residenziale, senza contrasto urbanistico-edilizio.

  • art. 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina urbanistica e alla qualificazione dell'attività sotto il profilo del carico urbanistico.

  • artt. 51, 52 e 53 l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale del mutamento di destinazione d'uso e alla compatibilità urbanistica dell'attività.

  • d.g.r. Lombardia 7 aprile 2003, n. 7/12621, Allegato A

    Requisiti previsti per le civili abitazioni

    La disciplina regionale previgente richiedeva, per le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva inferiore a otto posti, il possesso dei requisiti previsti per le civili abitazioni.

  • d.g.r. Lombardia 31 luglio 2015, n. X/3945, Allegato Area dipendenze, paragrafo 5.1.6

    le unità d'offerta residenziali a bassa intensità assistenziale sono realizzate in appartamenti con capacità ricettiva non superiore a otto posti, che devono rispettare i requisiti previsti per le civili abitazioni

    La disciplina vigente qualifica strutturalmente le unità residenziali a bassa intensità assistenziale come appartamenti assimilati alle civili abitazioni, confermandone la compatibilità con la destinazione residenziale.

  • d.g.r. Lombardia 2 febbraio 2026, n. 4 XII/5696, Allegato 4, paragrafo ES 1.25

    Appartamenti con capacità ricettiva non superiore ad otto posti, che devono soddisfare i requisiti previsti per le civili abitazioni

    La disciplina regionale, destinata a entrare in vigore dal 1° gennaio 2027, conferma la riconduzione delle strutture residenziali a bassa intensità assistenziale agli appartamenti aventi i requisiti delle civili abitazioni.

Massime di principio

  • Un'attività residenziale a bassa intensità assistenziale, svolta in appartamenti con capacità ricettiva non superiore a otto posti e caratterizzata prevalentemente da funzioni educative, relazionali e socio-riabilitative, è urbanisticamente riconducibile alla destinazione residenziale quando l'elemento sanitario-assistenziale non è prevalente.
  • La qualificazione urbanistica di un'attività assistenziale deve essere effettuata sulla base della disciplina regionale applicabile e delle concrete modalità di esercizio, considerando anche il numero degli ospiti, la tipologia delle prestazioni e l'eventuale incremento del carico urbanistico.
  • Quando un'attività residenziale a bassa intensità assistenziale non determina un afflusso sistematico di utenti, personale sanitario o mezzi di servizio diverso da quello ordinario di un'abitazione, essa non costituisce autonoma destinazione sociosanitaria urbanisticamente rilevante.
  • Il Comune non può esercitare il potere inibitorio previsto dall'art. 19 l. 241/1990 su una SCIA rivolta all'autorità sanitaria competente e priva di profili urbanistico-edilizi, se l'attività segnalata è compatibile con la destinazione residenziale dell'immobile.
  • Ai fini dei termini processuali a ritroso, il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per la proroga dei termini in avanti e non determina l'anticipazione al venerdì della scadenza del termine a ritroso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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