Cassazione Civile, Sentenza n. 4749/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro ricorso principale, deducendo un errore di fatto consistente nell'omessa o errata pronuncia sui motivi dodicesimo e tredicesimo dell'originario ricorso per cassazione. In sintesi hanno sostenuto che la Corte di legittimità avrebbe confuso il contenuto dei motivi (attribuendo al tredicesimo il contenuto del quattordicesimo e viceversa), omesso di esaminare fatti decisivi accertati dalle consulenze tecniche d'ufficio (c.t.u.) e quindi non avrebbe valutato correttamente se le modifiche edilizie avessero leso il decoro architettonico o causato danni. Hanno perciò chiesto che la decisione di cassazione venisse revocata per queste 'sviste' fattuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi addotti siano, in realtà, questioni di diritto o di valutazione (errore di giudizio) e non rientrino nel ristretto parametro dell'errore di fatto previsto dall'art. 391-bis e dall'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul limite della revocazione (ammissibile solo per fatti incontrovertibilmente documentati che siano stati oggetto di omissione non controversa) e ha escluso che vi sia stata una tale sviste; la valutazione degli esiti delle c.t.u. e la rimessione delle conclusioni tecniche alla decisione del giudice di merito sono questioni non rimesse al rimedio revocatorio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio (liquidate in euro 7.700 oltre spese forfettarie del 15% e spese generali), con declaratoria sull'eventuale contributo unificato da versare.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
La Corte ha ricordato che la revocazione è ammessa per errore di fatto nei termini e limiti previsti dall'art. 395 n.4 c.p.c.; la norma autorizza la revocazione solo per sviste fattuali incontrovertibili e non per errori di diritto o di valutazione del merito.
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Definizione dell'errore di fatto rilevante per la revocazione: si tratta di supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisse punto controverso oggetto di pronuncia.
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Richiamato come parametro del ricorso per cassazione relativo all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che le doglianze contestate in revocazione in realtà richiedessero un riesame della valutazione probatoria e non integrassero un errore di fatto revocatorio.
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata nei motivi originari per vizio di diritto (violazione di norme processuali/sostanziali). La Corte ha distinto tali censure dall'errore di fatto, escludendo che potessero giustificare la revocazione.
art. 342 cod. proc. civ.
Norma relativa all'oggetto del processo e all'onere di allegazione: i ricorrenti lamentavano che il giudice territoriale non avesse considerato alcuni fatti; la Corte di legittimità ha ritenuto però che la questione riguardasse la valutazione delle risultanze istruttorie e non una omissione fattuale incontrovertibile.
art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.
Richiamata dai ricorrenti (motivazione della nullità per difetto di motivazione); la Corte ha valutato che la censura si risolveva in una critica alla valutazione delle prove e non in una evidente omissione di fatto suscettibile di revocazione.
art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Citate in primo grado come rilievi sulla nullità della domanda per genericità; presenti nel quadro processuale ma non decisive per la revocazione dinanzi alla Corte di cassazione.
artt. 2043, 1223 e 2056 cod. civ.
Norme di diritto civile richiamate nelle contestazioni di responsabilità e quantificazione del danno; la loro interpretazione nel merito è questione di giudizio che non giustifica la revocazione per errore di fatto.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione all'onere della prova e al principio dispositivo; la Corte ha ritenuto che le doglianze consistessero in una diversa valutazione dell'onere probatorio, materia non sindacabile in revocazione per errore di fatto.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al diritto ad un processo equo e motivato; la Corte ha ritenuto la doglianza come critica valutativa, non come prova di omissione fattuale incontrovertibile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per la declaratoria dei presupposti processuali al fine dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile soltanto per errori di fatto incontrovertibili emergenti dagli atti o documenti; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Le contestazioni che mirano a mostrare un difetto di motivazione o una diversa valutazione delle consulenze tecniche costituiscono, di norma, errori di giudizio o di diritto e non sono idonee a fondare la revocazione.
- Per avere successo in una domanda di revocazione per errore di fatto è necessario indicare chiaramente un fatto comprovato documentalmente la cui esistenza o inesistenza sia incontrovertibile e tale fatto non sia stato oggetto di controversia nel processo decisionale.
- Le critiche sull'apprezzamento delle prove (es. presunta mancata considerazione dei risultati della c.t.u.) devono essere proposte nei rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) e non con il rimedio revocatorio se implicano un riesame del fatto.
- Chi contesta una sentenza per presunte sviste fattuali deve documentare con precisione e con prove che il fatto era 'positivo e incontrovertibile' e non meramente dedotto o dibattuto; altrimenti la censura verrà qualificata come giudizio sulla prova.
- In caso di condanna alle spese nella sede di revocazione, la parte soccombente può essere tenuta a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato), per cui la valutazione dell'ammissibilità è anche rilevante sotto il profilo economico-processuale.
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