Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4749/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro ricorso principale, deducendo un errore di fatto consistente nell'omessa o errata pronuncia sui motivi dodicesimo e tredicesimo dell'originario ricorso per cassazione. In sintesi hanno sostenuto che la Corte di legittimità avrebbe confuso il contenuto dei motivi (attribuendo al tredicesimo il contenuto del quattordicesimo e viceversa), omesso di esaminare fatti decisivi accertati dalle consulenze tecniche d'ufficio (c.t.u.) e quindi non avrebbe valutato correttamente se le modifiche edilizie avessero leso il decoro architettonico o causato danni. Hanno perciò chiesto che la decisione di cassazione venisse revocata per queste 'sviste' fattuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi addotti siano, in realtà, questioni di diritto o di valutazione (errore di giudizio) e non rientrino nel ristretto parametro dell'errore di fatto previsto dall'art. 391-bis e dall'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul limite della revocazione (ammissibile solo per fatti incontrovertibilmente documentati che siano stati oggetto di omissione non controversa) e ha escluso che vi sia stata una tale sviste; la valutazione degli esiti delle c.t.u. e la rimessione delle conclusioni tecniche alla decisione del giudice di merito sono questioni non rimesse al rimedio revocatorio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio (liquidate in euro 7.700 oltre spese forfettarie del 15% e spese generali), con declaratoria sull'eventuale contributo unificato da versare.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    La Corte ha ricordato che la revocazione è ammessa per errore di fatto nei termini e limiti previsti dall'art. 395 n.4 c.p.c.; la norma autorizza la revocazione solo per sviste fattuali incontrovertibili e non per errori di diritto o di valutazione del merito.

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Definizione dell'errore di fatto rilevante per la revocazione: si tratta di supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisse punto controverso oggetto di pronuncia.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato come parametro del ricorso per cassazione relativo all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che le doglianze contestate in revocazione in realtà richiedessero un riesame della valutazione probatoria e non integrassero un errore di fatto revocatorio.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata nei motivi originari per vizio di diritto (violazione di norme processuali/sostanziali). La Corte ha distinto tali censure dall'errore di fatto, escludendo che potessero giustificare la revocazione.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Norma relativa all'oggetto del processo e all'onere di allegazione: i ricorrenti lamentavano che il giudice territoriale non avesse considerato alcuni fatti; la Corte di legittimità ha ritenuto però che la questione riguardasse la valutazione delle risultanze istruttorie e non una omissione fattuale incontrovertibile.

  • art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamata dai ricorrenti (motivazione della nullità per difetto di motivazione); la Corte ha valutato che la censura si risolveva in una critica alla valutazione delle prove e non in una evidente omissione di fatto suscettibile di revocazione.

  • art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

    Citate in primo grado come rilievi sulla nullità della domanda per genericità; presenti nel quadro processuale ma non decisive per la revocazione dinanzi alla Corte di cassazione.

  • artt. 2043, 1223 e 2056 cod. civ.

    Norme di diritto civile richiamate nelle contestazioni di responsabilità e quantificazione del danno; la loro interpretazione nel merito è questione di giudizio che non giustifica la revocazione per errore di fatto.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione all'onere della prova e al principio dispositivo; la Corte ha ritenuto che le doglianze consistessero in una diversa valutazione dell'onere probatorio, materia non sindacabile in revocazione per errore di fatto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al diritto ad un processo equo e motivato; la Corte ha ritenuto la doglianza come critica valutativa, non come prova di omissione fattuale incontrovertibile.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per la declaratoria dei presupposti processuali al fine dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile soltanto per errori di fatto incontrovertibili emergenti dagli atti o documenti; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Le contestazioni che mirano a mostrare un difetto di motivazione o una diversa valutazione delle consulenze tecniche costituiscono, di norma, errori di giudizio o di diritto e non sono idonee a fondare la revocazione.
  • Per avere successo in una domanda di revocazione per errore di fatto è necessario indicare chiaramente un fatto comprovato documentalmente la cui esistenza o inesistenza sia incontrovertibile e tale fatto non sia stato oggetto di controversia nel processo decisionale.
  • Le critiche sull'apprezzamento delle prove (es. presunta mancata considerazione dei risultati della c.t.u.) devono essere proposte nei rimedi ordinari (appello, ricorso per cassazione) e non con il rimedio revocatorio se implicano un riesame del fatto.
  • Chi contesta una sentenza per presunte sviste fattuali deve documentare con precisione e con prove che il fatto era 'positivo e incontrovertibile' e non meramente dedotto o dibattuto; altrimenti la censura verrà qualificata come giudizio sulla prova.
  • In caso di condanna alle spese nella sede di revocazione, la parte soccombente può essere tenuta a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato), per cui la valutazione dell'ammissibilità è anche rilevante sotto il profilo economico-processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.