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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32360/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (trasportatore)

La controversia

Una compagnia assicuratrice aveva agito in rivalsa nei confronti del vettore/sub-vettore dopo avere risarcito il danno subito dal proprietario/committente per la rapina di merci affidate al trasporto. Il vettore aveva contestato la debenza del pagamento e aveva chiamato in garanzia le proprie compagnie assicuratrici per la copertura del rischio di perdita delle merci trasportate. Le compagnie chiamate avevano eccepito la prescrizione e l’infondatezza della domanda. Dopo un primo giudizio di merito, un precedente ricorso per cassazione aveva portato a cassazione con rinvio limitatamente alla vessatorietà di una clausola di polizza; nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva ritenuto vessatoria la clausola di esclusione della copertura per rapina e aveva respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalle assicurazioni sulla diversa clausola relativa a dolo o colpa grave del vettore. Con il presente ricorso le compagnie assicurative denunciavano: violazione dell’art. 394 c.p.c. per avere la Corte d’appello consentito alla controparte di mutare posizione rispetto al precedente appello; violazione del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione e dei limiti del giudizio di rinvio, per avere esteso il dictum all’intero art. 13 di polizza; violazione dell’art. 1367 c.c. per mancata applicazione del criterio di conservazione della clausola; violazione dell’art. 394 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto incompatibile il giudicato interno; vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione sulla portata della cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha osservato che il ricorso non esponeva in modo adeguato quando e come si sarebbe formato il dedotto giudicato interno sulla clausola di polizza relativa a dolo o colpa grave del vettore, né chiariva compiutamente il contesto processuale e le allegazioni già esaminate nel precedente giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto insufficiente la doglianza, anche perché una eventuale erronea affermazione circa la mancata difesa delle intimate nel precedente giudizio avrebbe potuto semmai essere fatta valere con revocazione ex art. 391-bis c.p.c., rimedio non proposto. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    delimita il giudizio di rinvio e non consente di introdurre questioni incompatibili con il decisum di cassazione; il ricorso però doveva specificare in modo autosufficiente i presupposti del dedotto giudicato interno e del preteso superamento dei limiti del rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    la censura delle ricorrenti era ricondotta ai limiti del giudizio di rinvio, ma la Corte ha ribadito che la questione andava prospettata nei termini corretti e con adeguata autosufficienza

  • art. 1367 c.c.

    invocato per il principio di conservazione del contratto, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    impone l’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza sotto questo profilo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare che, se la questione fosse stata incompatibile con il motivo accolto in cassazione, il motivo sarebbe stato privo di interesse

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come rimedio potenzialmente esperibile per l’errore derivante dall’asserita mancata considerazione di atti difensivi nel precedente giudizio di cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come ipotesi di revocazione non proposta dalle ricorrenti

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale/contraddittorietà, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per l’inammissibilità complessiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato tra i termini processuali per il deposito di difese/memorie nel giudizio di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nell’intestazione procedurale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla possibile rilevanza di memorie difensive nel precedente giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere autosufficiente: quando si deduce la formazione di un giudicato interno o la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, occorre indicare con precisione i passaggi processuali rilevanti, il contenuto delle precedenti statuizioni e il momento in cui la questione sarebbe stata proposta.
  • La questione del giudicato interno non può essere utilmente prospettata in modo generico o meramente assertivo: è necessario dimostrare che il punto era già stato definitivamente deciso nel merito e che non sia stato rimesso in discussione nel giudizio di rinvio in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla precedente cassazione.
  • Se la parte ritiene che la Corte di cassazione abbia deciso senza considerare difese o atti processuali decisivi, il rimedio tipico può essere la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., non la mera riproposizione della doglianza nel nuovo ricorso.
  • Il giudizio di rinvio è chiuso rispetto al dictum della cassazione: non possono essere introdotte questioni o eccezioni incompatibili con i presupposti logici della decisione rescindente, ma la relativa censura va articolata con specifica indicazione del perimetro effettivo della pronuncia rescindente.
  • L’eccezione di contraddittorietà della motivazione o di violazione dell’art. 132 c.p.c. non può superare il vaglio di ammissibilità se non è sorretta da una chiara ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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