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Sentenza

Sentenza n. 7043/2026 - Roma, Sezione 4

- avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente; - nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale azionata, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’immediata attivazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 10 settembre 2025, ha presentato il 12 settembre 2025 un’istanza per l’ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nonché della fondatezza della pretesa sostanziale, con conseguente condanna all’immediata attivazione delle misure di accoglienza. La Prefettura ha chiesto un rinvio per verificare il rispetto dell’art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, relativo alle limitazioni dell’accoglienza per gli stranieri irregolarmente presenti che abbiano presentato tardivamente, senza giustificato motivo, domanda di protezione internazionale. Il Collegio ha ritenuto non necessaria la dilazione, poiché la documentazione in atti attestava la presentazione dell’istanza entro due giorni dall’ingresso in Italia e l’Amministrazione non aveva fornito alcun principio di prova contrario entro i termini processuali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione. Ha rilevato che il d.lgs. n. 142/2015 pone specifici obblighi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza e che, a fronte di un’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione aveva l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. L’inerzia è stata ritenuta contraria al principio di legalità dell’azione amministrativa e al buon andamento di cui all’art. 97 Cost. L’Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, che potrà attivarsi, su istanza dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine, e provvedere entro i successivi trenta giorni, anche tramite funzionario formalmente delegato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    La disposizione prevede limitazioni alle misure di accoglienza per gli stranieri irregolarmente presenti che, senza giustificato motivo, abbiano presentato la domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall’ingresso; nel caso concreto il termine risultava rispettato e l’Amministrazione non aveva fornito prova contraria.

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina la posizione dei richiedenti protezione internazionale e pone a carico dell’Amministrazione specifici obblighi in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio serbato in violazione dell’obbligo di provvedere contrasta, secondo il TAR, con il canone di buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 31 c.p.a.

    Pur non essendo espressamente richiamato nel testo, il rimedio azionato è quello avverso il silenzio, con accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • A fronte di un’istanza ritualmente presentata da un richiedente protezione internazionale per l’accesso alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge; il silenzio protratto oltre tale termine è illegittimo.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’Amministrazione intenda contestare il rispetto dei presupposti temporali per l’accesso all’accoglienza, deve fornire tempestivamente almeno un principio di prova contrario alle circostanze documentate e dedotte dal ricorrente; la richiesta di un rinvio per svolgere successivamente tali verifiche non giustifica, di per sé, il differimento della decisione.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice, senza sostituire l’Amministrazione nella valutazione amministrativa spettantele.
  • È ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, subordinata all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e a una successiva istanza dell’interessato, affinché il commissario provveda entro un ulteriore termine anche mediante funzionario formalmente delegato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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