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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11056/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per concorrenza sleale proposta da una società che gestiva, in regime di subconcessione collegata al gestore aeroportuale, un parcheggio nell’area dell’aeroporto di Venezia. Essa lamentava che un’altra società, operando su terreni di proprietà di alcuni privati, avesse svolto illegittimamente attività di parcheggio e bus navetta verso l’aeroporto in violazione della destinazione urbanistica delle aree, con conseguente vantaggio concorrenziale e danno all’avviamento. Il Tribunale aveva già accertato l’illecito e condannato in solido i convenuti al risarcimento, liquidato equitativamente sulla base di una consulenza tecnica. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo infondati i motivi relativi: alla durata del periodo illecito considerato ai fini del danno; alla pretesa mancata considerazione di una seconda fascia di rispetto stradale e di altre attività commerciali; ai criteri di stima del numero di auto irregolari; alla scelta dei parcheggi sostitutivi; alla inclusione della royalty dovuta al concedente nel lucro cessante; alla responsabilità solidale dei proprietari dei terreni, già coperta da giudicato; alla rivalutazione e agli interessi; e alle spese del subprocedimento cautelare. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto tre motivi, tutti formulati come omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione: 1) contestazione dell’estensione temporale dell’illecito fino al 25.8.2014 invece che fino al 31.8.2012/23.8.2012, con denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; 2) contestazione della mancata considerazione di una seconda fascia di rispetto stradale e di altre attività commerciali, deducendo che ciò avrebbe ridotto o azzerato il danno; 3) contestazione del travisamento probatorio e dei criteri usati per quantificare il danno, in particolare circa la riserva di alcuni parcheggi, il prezzo medio di altri e l’avvio di uno di essi solo dal 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo esplicito e congruo sull’estensione temporale dell’illecito, richiamando le allegazioni iniziali e le emergenze processuali, nonché l’incarico conferito al CTU di considerare anche i sopralluoghi successivi. Ha inoltre rilevato che le doglianze sulla seconda fascia di rispetto, sulle altre attività commerciali e sui criteri di quantificazione del danno si risolvevano in contestazioni di fatto e di attendibilità delle prove, insindacabili in cassazione. Per effetto dell’inammissibilità, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La condotta consistente nello svolgimento illecito di attività commerciale in violazione delle regole pubblicistiche e con vantaggio concorrenziale a danno del concorrente è stata trattata come concorrenza sleale risarcibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il periodo del danno è poi determinato alla luce delle allegazioni iniziali e delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta correttamente utilizzata sulla base di elementi documentali e tecnici idonei a ridurre l’approssimazione della stima.

  • art. 2056 c.c.

    In materia risarcitoria la liquidazione equitativa e la determinazione del danno sono state confermate come frutto di valutazione di merito, non censurabile in cassazione nei limiti invocati.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura sulla valutazione equitativa e sui criteri di decisione del giudice di merito.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla liquidazione equitativa, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    Le contestazioni sulla valutazione delle prove sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione realmente deducibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non consente di censurare il mero convincimento del giudice di merito o di chiedere una nuova ponderazione delle prove; il motivo è inammissibile se mira a un riesame del fatto.

  • art. 669 decies c.p.c.

    Le spese del subprocedimento cautelare seguono la regola della regolazione finale con la sentenza definitiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione o l’omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Il giudice di merito può fondare la liquidazione equitativa del danno su documentazione, sopralluoghi e consulenza tecnica, purché la motivazione dia conto in modo logicamente coerente dei criteri adottati e degli elementi valorizzati.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il periodo del danno viene precisato o aggiornato in base all’evoluzione della condotta dedotta in giudizio e alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo.
  • La scelta dei parametri per la quantificazione del danno e la valutazione dell’attendibilità dei singoli elementi probatori sono apprezzamenti di merito, insindacabili in cassazione salvo anomalie motivazionali rilevanti nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Una contestazione che non introduca errori di diritto ma si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti e dei documenti non è idonea a fondare l’accoglimento del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileResponsabilità civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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