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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31864/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. Il ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi per l'integrazione del reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 (sosteneva che i contatti intercettati erano sporadici e che la sua attività fosse autonomo 'piccolo spaccio') e la mancata prova dell'esistenza di un vincolo permanente e di una partecipazione stabile con il ruolo di pusher/corriere; eccepiva altresì l'insussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, fondando la decisione su un quadro indiziario convergente (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, arresti in flagranza, riscontri telefonici e di posizionamento). Ha confermato che, ai fini cautelari, è sufficiente la gravità degli indizi (non i parametri più stringenti del giudizio di merito) e che le valutazioni di fatto del giudice di merito non sono sindacabili in Cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata richiedendo l'esistenza di un vincolo permanente e di un'organizzazione idonea a realizzare il programma criminoso; il Tribunale ha ritenuto tali requisiti riscontrati negli elementi probatori raccolti.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Riferimento alle condotte di cessione e detenzione di stupefacenti come reati-fine contestati agli indagati e utilizzati come riscontro dell'attività illecita del sodalizio.

  • Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)

    Norma richiamata dal GIP per valutare le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), utilizzata dal Tribunale del riesame per confermare la misura carceraria.

  • Codice di procedura penale, art. 275, co. 3

    Richiamata la presunzione relativa prevista per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90 in presenza di forte radicamento territoriale e organizzazione capillare; ha concorso alla valutazione del pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 273 (e art. 273, comma 1-bis richiamante art. 192)

    Interpretazione consolidata che, in sede cautelare, ai fini della misura è sufficiente la gravità degli indizi senza richiedere il livello di precisione e concordanza richiesto per la prova definitiva; ciò legittima l'applicazione di misure sulla base di indizi gravi e convergenti.

  • Legge n. 63/2001

    Richiamata implicitamente nel quadro interpretativo delle modifiche al regime probatorio in materia cautelare (conferma che il giudizio cautelare non applica i più stringenti parametri del giudizio di merito).

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto assente colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e comunque quantificata la somma da versare.

Massime di principio

  • In sede di riesame e di Cassazione sulle misure cautelari per reati di associazione di tipo mafioso o per droga, è sufficiente la "gravità degli indizi"; non si richiedono i parametri più stringenti del giudizio di merito (precisione e concordanza piena).
  • Le conversazioni intercettate, i riscontri operativi (perquisizioni, sequestri, arresti in flagranza, positioning delle celle), l'uso di utenze dedicate e l'organizzazione dei ruoli possono costituire elementi convergenti idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo associativo e la partecipazione stabile.
  • La qualificazione del ruolo (pusher, corriere, delegato) può essere desunta da facta concludentia (deleghe esplicite, ritiro della droga presso basi logistiche, avvisi sui controlli) e non necessita di un formale atto di adesione; l'autonomia apparente si pesa rispetto ai riscontri indiziari complessivi.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti e delle risultanze probatorie: le censure devono riportare violazioni di legge o manifesta illogicità/travisamento della prova per essere accolte.
  • Per un'efficace impugnazione difensiva è necessario individuare e contestare specificamente i punti logici o giuridici della motivazione del giudice di merito (es. errori nella ricostruzione temporale, contraddizioni probatorie, inesattezze nel riscontro degli elementi), non limitandosi a proposte alternative di lettura dei fatti.
  • L'uso di pseudonimi non esclude l'identificazione quando sia supportato da altri riscontri concreti (sequenza di contatti, posizionamento telefonico, indicazioni operative).

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