Sentenza n. 5049/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “a) della nota, a firma del Responsabile UOSD prev. Coll. 24-31-73 della ASL NAPOLI I° Centro, di numero e data sconosciuti, notificata il 15.7.2025, resa a conclusione del procedimento di verifica, eseguita “presso i locali di Via San Pasquale a Chiaia n.1/bis “Ostaria Pignatelli”, gestiti dalla soc. Salamanca, per quanto confermava la sospensione dell’attività di ristorazione per il piano S1; b) per quanto possa occorrere della richiesta di chiarimenti, di numero in data sconosciuti, inoltrata il 15 luglio 2025 dalla responsabile UOS di prevenzione collettiva ASL NAPOLI I° Centro all’Ufficio della Medicina del lavoro ASL NA 1 CENTRO, in ordine alla deroga rilasciata alla società ricorrente; c) della prima ordinanza ed il primo verbale di sospensione delle attività datati 18/6/2025, a firma del Responsabile UOSD prev. Coll. 24-31-73 della ASL NAPOLI I° Centro, di numero e data ignoti, notificato a mezzo pec in data 19/6/25; d) ogni altro atto preordinato connesso conseguenziali comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ed in particolare per quanto possa occorrere: per la condanna, ai sensi dell’art. 30 cpa, delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti per mancato guadagno, a fronte dei provvedimenti impugnati, come da conteggi allegati a decorrere dal giorno della sospensione dell’attività e fino all’effettiva riapertura.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell’attività di ristorazione relativa al piano S1 dei locali, confermata con nota successiva, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sospensione dell’attività relativa al piano S1, utilizzato come deposito alimentare, sostenendo: l’erronea applicazione del D.M. 5 luglio 1975, ritenuto riferibile ai locali abitativi e comunque non applicabile a un deposito privo di postazioni di lavoro continuativo; la violazione degli artt. 63 e 65 del d.lgs. 81/2008; l’incompetenza dell’ufficio che aveva disposto la sospensione, poiché l’autorizzazione in deroga per i locali di altezza inferiore sarebbe stata rilasciata da altro ufficio della medesima ASL; la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 7, 10-bis, 19 e 21-nonies l. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di annullamento o revoca della precedente autorizzazione/SCIA; il contrasto con il precedente assetto autorizzatorio e la lesione del legittimo affidamento; la violazione dell’art. 10, comma 2, d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020, in relazione agli immobili preesistenti situati in zona A, realizzati anteriormente al 1975. La società ha inoltre chiesto il risarcimento del mancato guadagno dalla sospensione fino alla riapertura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 81/2008 riguardasse soltanto l’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con presenza continuativa dei lavoratori, non anche il deposito e il soppalco privi di postazioni fisse. L’autorizzazione stessa precisava, inoltre, che non sostituiva le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Pertanto, il deposito al piano S1, avente altezza di 2 metri, restava soggetto ai requisiti igienico-sanitari del D.M. 5 luglio 1975, che la Sezione ritiene applicabile anche a locali commerciali e depositi, non soltanto ad abitazioni. Il provvedimento di sospensione è stato quindi ritenuto legittimamente adottato dall’ufficio di prevenzione collettiva, in ragione della riscontrata difformità igienico-sanitaria. La censura di incompetenza è stata comunque respinta anche sotto il profilo subordinato: si sarebbe trattato, al più, di incompetenza relativa, interna alla medesima ASL, e il vizio non avrebbe comportato l’annullamento dell’atto vincolato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata esclusa la violazione delle garanzie partecipative perché l’atto non revocava né annullava la precedente autorizzazione o SCIA, ma contestava autonomamente l’utilizzo del locale per carenza dei requisiti igienico-sanitari; in ogni caso, la natura vincolata dell’attività rendeva non invalidante l’omissione del preavviso. Anche la deroga prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. 76/2020 è stata ritenuta non invocabile, poiché la società non aveva provato la legittimità preesistente del locale secondo la normativa vigente al momento della realizzazione. Il TAR ha attribuito ai verbali di sopralluogo, non impugnati con querela di falso, efficacia fidefaciente quanto agli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali in favore dell’ASL.
Norme richiamate
D.M. Ministero della Sanità 5 luglio 1975, art. 1
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Secondo il TAR, i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari del decreto possono trovare applicazione anche a locali commerciali e depositi, non soltanto a immobili abitativi.
art. 63 d.lgs. 81/2008
L’autorizzazione in deroga per locali di altezza inferiore riguardava l’area destinata alla somministrazione con presenza continuativa dei lavoratori, non il deposito e il soppalco privi di postazioni fisse.
art. 65 d.lgs. 81/2008
La deroga relativa ai locali sotterranei o seminterrati non è stata ritenuta idonea a escludere l’applicazione degli autonomi requisiti igienico-sanitari relativi al deposito.
art. 10, comma 2, d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020
Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 [...] si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B [...]
La deroga opera in favore di immobili legittimamente preesistenti; la sua applicazione richiede la prova della legittimità del locale secondo la normativa vigente al momento della realizzazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
[...] non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La disposizione si applica anche all’incompetenza relativa e all’omissione del preavviso di rigetto quando l’atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando trova applicazione il primo periodo dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’operato amministrativo è stato ritenuto legittimo.
Massime di principio
- I requisiti igienico-sanitari e di altezza minima previsti dal D.M. 5 luglio 1975 possono essere applicati anche a locali commerciali o depositi, oltre che a locali abitativi, quando la disciplina di settore ne richieda il rispetto.
- Un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 81/2008 per l’uso lavorativo di locali di altezza inferiore non comprende automaticamente ulteriori ambienti, quali depositi o soppalchi privi di postazioni fisse, né sostituisce le altre autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile.
- L’incompetenza relativa, quando resta interna alla stessa amministrazione e riguarda un’attività vincolata, è un vizio procedimentale non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, se risulta palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando l’amministrazione non dispone di margini decisionali e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La deroga ai requisiti di altezza prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. 76/2020 presuppone che il privato dimostri la legittima preesistenza dell’immobile secondo la normativa vigente al momento della sua realizzazione; tale prova grava sul soggetto che invoca la deroga.
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