Cassazione Penale, Sentenza n. 48060/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per furto (artt.110, 61 n.5, 624 e 625 n.4 c.p.) pronunciate dal Tribunale di Fermo e confermate dalla Corte d'appello di Ancona. Caliano ha articolato tre motivi: (1) vizio per mancata applicazione dell'art.162-ter c.p. relativo all'estinzione del reato per condotte riparatorie, deducendo di aver fatto un'offerta reale nel corso del processo; (2) doglianza sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art.61, n.5 c.p.), ritenuta illogica perché la vittima sostituiva uno pneumatico sullo stesso lato dello zaino; (3) mancato riconoscimento della continuazione con una sentenza precedente (n.354/2017) per mancanza di prova dell'irrevocabilità. Esposito ha proposto due motivi analoghi: (1) mancata applicazione di art.162-ter c.p. per presunte condotte riparatorie; (2) censura sulla qualificazione della minorata difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati (non inammissibili). Sui profili dell'art.162-ter c.p. la Corte ha affermato che la possibilità di estinzione per condotte riparatorie è esercitabile anche se i presupposti si sono perfezionati dopo il termine formale, ma nel caso concreto le condotte (missiva e invio di un vaglia postale non documentato né formato come "offerta reale" per atto di pubblico ufficiale) non sono risultate idonee a integrare l'offerta reale prevista dalla norma; dunque non è stato possibile dichiarare l'estinzione. Quanto all'aggravante della minorata difesa, la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito che ha ritenuto sussistente lo stato di vulnerabilità della vittima (sostituiva lo pneumatico mentre avveniva la sottrazione), e ha quindi escluso la revisione in sede di legittimità. Sul punto della continuazione, il motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per la mancata produzione della sentenza irrevocabile e degli elementi che dimostrassero l'unicità del disegno criminoso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto) e art. 625 n.4
Norme sostanziali che definiscono il reato di furto e l'aumento di pena per particolari modalità; applicate per fondare le condanne degli imputati.
Codice penale, art. 61 n.5 (aggravante della minorata difesa)
Interpretata come aggravante valutabile concretamente quando esistono situazioni oggettive che riducono le capacità reattive della vittima e agevolano l'azione criminosa; la Corte ha ritenuto sufficiente la situazione descritta (vittima intenta a sostituire uno pneumatico).
Codice penale, art. 162-ter (estinzione del reato per condotte riparatorie)
La Corte ha confermato che la facoltà di ottenere l'estinzione può operare anche se i presupposti si perfezionano dopo il termine formale (es. sopravvenuta procedibilità a querela), ma richiede un'"offerta reale" messa a disposizione della vittima nelle forme previste dal codice civile e tramite pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario); semplici missive o vaglia non documentati non sono sufficienti.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 (motivi di cassazione)
Norme sul sindacato di legittimità; sono state invocate per dedurre vizi di motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto le censure infondate o inammissibili per aspecificità.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.2 comma 1 lett. i (sopravvenuta procedibilità a querela)
Richiamato per spiegare come la procedibilità del reato sia divenuta a querela durante il processo, consentendo teoricamente l'attivazione dell'art.162-ter anche successivamente al termine processuale formale.
Disposizioni cod. civ., art.1208 n.7 e art.73 disp.att. cod. civ.
Richiamate in relazione alla forma dell'offerta reale: la somma deve essere offerta tramite pubblico ufficiale secondo le forme del codice civile; la mancata osservanza impedisce il riconoscimento dell'estinzione.
Disp. att. cod. proc. pen., art.186
Sulla formazione degli atti relativi alle sentenze irrevocabili; la Corte ha spiegato che l'onere di allegazione e di indicazione degli elementi che provano l'irrevocabilità e l'unità del disegno criminoso grava su chi invoca la continuazione, soprattutto in gradi di giudizio non totalmente devolutivi.
Massime di principio
- Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art.162-ter c.p. occorre un'offerta reale e documentata della somma o dell'atto riparatorio messo a disposizione della persona offesa nelle forme previste dal codice civile (tramite notaio o ufficiale giudiziario); semplici missive o invii non formalizzati non sono sufficienti.
- La possibilità di far valere condotte riparatorie anche se i presupposti si sono perfezionati dopo il termine processuale formale è riconosciuta, ma resta essenziale la prova che l'offerta sia stata eseguita nella forma richiesta e sia congrua.
- L'aggravante per minorata difesa (art.61 n.5 c.p.) si valuta in concreto: è requisito una situazione oggettiva che abbia ridotto le capacità reattive della vittima e agevolato il reato; in sede di legittimità la Corte non riforma la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito salvo illogicità manifesta.
- Chi invoca la continuazione con pregressi procedimenti deve allegare e dimostrare l'irrevocabilità delle sentenze pregresse e fornire elementi concreti che dimostrino l'unità del disegno criminoso; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.
- La Cassazione sindaca errori di diritto e vizi di motivazione gravi, ma non è sede per riconsiderare valutazioni probatorie ordinarie: i ricorsi che si limitano a offrire una diversa lettura dei fatti sono generalmente infondati.
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