Cassazione Penale, Sentenza n. 21435/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurime rapine aggravate commesse a Prato (12-30 aprile 2022). Deducevano, con unico motivo riassunto ex art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando in particolare la mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nonostante in altro procedimento analogo fossere stati inizialmente ammessi a misura più mite (poi sostituita dall'obbligo di firma) e sostenendo l'idoneità dell'abitazione indicata da Ouadani nonostante la presenza della fidanzata; inoltre contestavano la ritenuta inefficacia del braccialetto nel prevenire il rischio di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero affrontato compiutamente le argomentazioni del provvedimento impugnato (che aveva comunque valutato la precedente misura più mite come recessiva rispetto al nuovo quadro cautelare, dato il coinvolgimento in ulteriori tre rapine commesse in brevissimo lasso temporale) e che il Tribunale avesse correttamente valorizzato ulteriori circostanze aggravanti per ciascun imputato (per Ben Yamen la coincidenza con una estinzione di reato per esito positivo della messa alla prova; per Ouadani la capacità di indurre la fidanzata a fornire un falso alibi). La Corte ha inoltre ricordato che in cassazione le doglianze sulla motivazione devono raggiungere la soglia della manifesta illogicità prevista dall'art. 606 lett. e) e non possono limitarsi a criticare la persuasività o l'adeguatezza della motivazione; poiché il motivo era generico e privo della specificità richiesta ex art. 581 cod. proc. pen., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Regola la trattazione con contraddittorio scritto; richiamato per spiegare il rito seguito nella trattazione del ricorso.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Consente di riassumere il motivo con un unico motivo in cassazione; utilizzato dalla difesa per sintetizzare le doglianze.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Prevede l'impugnazione per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte richiede che la critica dimostri la soglia della manifesta illogicità, non una semplice insufficienza o non persuasività.
art. 581 cod. proc. pen.
Impone la specificità delle doglianze in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso carente di tale specificità.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna a 3.000 euro.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, sent. n. 13809 del 17/03/2015)
Afferma che in cassazione non sono deducibili doglianze che attaccano la persuasività o l'inadeguatezza della motivazione quando non raggiungono la gravità della manifesta illogicità; principio applicato nel caso.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso in cassazione che censuri la motivazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà: critiche meramente persuasive o di mera inadeguatezza non sono sufficienti.
- Chi impugna deve confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; letture 'atomistiche' delle circostanze sono insufficienti e rendono il motivo inammissibile per mancata specificità ex art. 581.
- La precedente applicazione di una misura cautelare più lieve in un altro procedimento non impedisce automaticamente l'aggravamento cautelare in relazione a nuovi elementi o a un diverso quadro indiziario: il giudice valuta il complesso degli elementi.
- Contestazioni tecniche sull'efficacia di strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) devono essere fondate su ragioni che mostrino la manifesta illogicità della decisione che li ritiene insufficienti; non è sufficiente richiamare le caratteristiche tecniche del dispositivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e, ove prevista, una sanzione alla Cassa delle ammende; la liquidazione può essere determinata equitativamente in base ai profili di colpa del ricorrente.
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