Cassazione Penale, Sentenza n. 1506/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Perosino veniva imputata per falso ideologico (art. 483 c.p.) e violazione delle norme anti-Covid: il 22/04/2020, trovandosi fuori dalla propria abitazione, aveva autocertificato falsamente di trovarsi fuori per esigenze lavorative (consegne per una pizzeria), mentre risultava che non lavorava per quella pizzeria e non aveva effettuato consegne. Il Tribunale di Asti aveva assolto perche' "il fatto non sussiste"; il Procuratore ha impugnato sostenendo che la dichiarazione rientrava nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ex art. 47 d.P.R. 445/2000 e poteva integrare il reato di falso ideologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la falsa dichiarazione resa in autocertificazione ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 può integrare il delitto di falso ideologico (art. 483 c.p.) quando l'atto pubblico sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e la norma imponga al privato l'obbligo di dichiarare il vero. Ha inoltre richiamato precedenti specifici sul contesto delle autocertificazioni durante il contenimento del contagio da Covid-19. La sentenza del Tribunale di Asti e' stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Il reato di falso ideologico puo' sussistere quando la dichiarazione del privato, trasfusa in atto pubblico, e' destinata a provare la verità dei fatti attestati e la norma impone al dichiarante l'obbligo di verità; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alle autocertificazioni mendaci rese ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000.
art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000
art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestano stati, qualita' personali o fatti nella diretta conoscenza dell'interessato; hanno funzione probatoria ed impongono al dichiarante l'obbligo di verita', sicche' una falsa autocertificazione resa ai sensi di questo articolo puo' integrare il falso ideologico.
d.l. 25 marzo 2020, n. 19
d.l. 25 marzo 2020, n. 19
Normativa emergenziale che ha disciplinato limitazioni di mobilita' durante il periodo Covid-19; le autocertificazioni rese in applicazione di tali disposizioni sono state considerate dalla Corte come atti con rilevanza probatoria rilevante e soggetti all'obbligo di verita'.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale che consente alla Cassazione di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Torino ai sensi di questa disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiesta procedurale relativa alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata come adempimento procedurale nel procedimento.
Massime di principio
- Una falsa autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 puo' integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) quando l'atto pubblico sia destinato a provare la verita' dei fatti attestati e la normativa imponga al dichiarante l'obbligo di verita'.
- Le autocertificazioni utilizzate per rispettare misure emergenziali (es. limitazioni di mobilita' per Covid-19) hanno funzione probatoria e non rientrano automaticamente nella tutela del principio nemo tenetur se detegere; pertanto la loro compilazione mendace e' valutabile penalmente.
- In caso di sentenza di assoluzione per "fatto non sussiste", il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione se ritiene che sia stata erroneamente esclusa la rilevanza penale della falsa dichiarazione in autocertificazione.
- La difesa in casi analoghi puo' riuscire a contestare l'applicazione del reato di falso ideologico sostenendo l'assenza di un obbligo normativo di verita' collegato all'atto pubblico o l'insussistenza della funzione probatoria attribuita al documento, nonche' contestando la prova della mendacita.
- In presenza di dubbio sulla natura dell'atto (amministrativo vs. atto pubblico destinato a provare la verita'), e' determinante l'analisi della norma che richiede la dichiarazione e degli effetti giuridici ad essa collegati.
- Se la Cassazione annulla con rinvio, il nuovo giudizio potra' valutare nuovamente sia la sussistenza del reato sia gli elementi di prova raccolti; l'annullamento non equivale a condanna automatica.
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