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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22955/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20/12/2022 (irrevocabile dal 04/12/2023) e la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 06/11/2007 (irrevocabile dal 04/06/2011). Il ricorrente deduceva: 1) che le due sentenze riguardavano lo stesso reato permanente (art. 416-bis c.p.) con sovrapposizione temporale tra il periodo per cui aveva già scontato pena (dal 09/11/2007 al 15/02/2014) e la durata della condotta accertata nella sentenza successiva, per cui chiedeva lo scomputo di tale periodo e l'assorbimento nella determinazione della pena in continuazione; 2) un errore nel calcolo degli aumenti per la continuazione indicati nella sentenza del 20/12/2022 (in particolare l'applicazione di mesi sedici per i capi 19), 22) e 28) anziché la somma complessiva degli aumenti), con richiesta di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto che: 1) per il reato permanente la detenzione subita senza titolo durante il periodo di consumazione non è deducibile ai fini della determinazione della pena in continuità, per la struttura unitaria del reato permanente (richiamo a giurisprudenza di legittimità). Pertanto l'art. 657, comma 4, c.p.p. non è applicabile quando il periodo detentivo si sovrappone alla consumazione del reato permanente. Eventuali profili di fungibilità tra carcerazioni per reati unificati riguardano l'esecuzione e, se necessario, impongono lo scorporo del reato continuato in frammenti per individuare la parte di detenzione inutilmente sofferta. 2) Quanto al presunto errore di calcolo degli aumenti, se anche fosse stato commesso nella sentenza di merito, esso è ormai coperto dal giudicato (la sentenza è irrevocabile e confermata nei successivi gradi) e dunque non può essere riesaminato in sede di incidente di esecuzione; inoltre il giudice dell'esecuzione ha comunque effettuato un calcolo coerente con il metodo adottato dal giudice della cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La fattispecie è stata considerata quale reato permanente la cui struttura unitaria impedisce di scomporre la condotta in più reati ai fini dello scomputo di detenzione già sofferta; la detenzione senza titolo che si sovrappone alla consumazione del reato permanente non è deducibile.

  • art. 81 cod. pen.

    L'articolo è applicato per il calcolo della pena in caso di continuazione; il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena da eseguire secondo i criteri stabiliti per la continuazione, lasciando all'organo dell'esecuzione la verifica della pena già espiata e di quella ancora da espiare.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per escludere lo scomputo quando la detenzione fungibile è stata scontata durante la consumazione di un reato permanente; la Corte ha precisato che il comma 4 non si applica al caso di detenzione sovrapposta alla consumazione permanente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme penali e processuali e vizio della motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi infondati alla luce della giurisprudenza e del principio di irrevocabilità del giudicato.

Massime di principio

  • Quando si tratta di reato permanente, la detenzione senza titolo subita nel periodo in cui la consumazione si protrae non può essere automaticamente dedotta dalla pena determinata per quel reato: la struttura unitaria del reato permanente impedisce la scomposizione in più reati anteriori e posteriori alla detenzione.
  • L'art. 657 c.p.p., comma 4 (scomputo per detenzione fungibile), trova applicazione solo se la detenzione scontata è fungibile e si riferisce a periodi successivi alla commissione del reato per il quale si determina la pena; non è applicabile se la detenzione si sovrappone alla consumazione di un reato permanente.
  • Se più sentenze sono ritenute in continuazione, l'art. 81 c.p. determina la pena complessiva da eseguire; questioni relative alla fungibilità e allo scomputo di pene già espiate attengono alla fase esecutiva e possono richiedere lo scorporo del reato continuato in singole violazioni per individuare le parti di pena inutilmente sofferta.
  • Errori di calcolo o di formulazione contenuti in una sentenza divenuta irrevocabile e non censurati nei gradi di merito sono generalmente coperti dal giudicato e non sono riesaminabili tramite incidente di esecuzione, salvo che emergano vizi tali da incidere sulla legittimità della esecuzione.
  • Prassi consigliata: in situazioni di possibile sovrapposizione temporale tra pene o detenzioni e reati permanenti, sollevare le questioni durante i gradi di merito (prima dell'irrevocabilità) e, in sede esecutiva, richiedere al Procuratore Generale territoriale l'eventuale scorporo delle violazioni e la determinazione della parte di detenzione fungibile da scomputare.

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