Cassazione Civile, Ordinanza n. 25090/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 emesso nei confronti di un socio di società in accomandita semplice, poi deceduto. Dopo una precedente cassazione con rinvio per difetto di litisconsorzio necessario tra società e soci, il giudizio non fu riassunto nei termini e venne dichiarato estinto. L'agente della riscossione emise quindi una cartella di pagamento notificata all'erede del contribuente deceduto. In primo grado il ricorso contro la cartella fu accolto solo limitatamente alle sanzioni, ritenute non trasmissibili all'erede; in appello la CTR rigettò entrambi gli appelli e reputò legittima la cartella perché non comprendeva le sanzioni. Il contribuente propose ricorso per cassazione con due eccezioni preliminari e otto motivi: denunciò nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia; violazione degli artt. 47 e 52 d.lgs. 546/1992 per mancata fissazione dell'udienza sull'istanza di sospensione; omesso esame della documentazione e vizio motivazionale; nullità per ultra/extrapetizione; violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell'art. 23 d.lgs. 546/1992 per mancata valutazione delle prove e delle contestazioni; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito difetto di prova della pretesa erariale; violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/1997 sulle sanzioni; violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 per tardività della cartella e della riassunzione; violazione della l. 241/1990 e della l. 212/2000 per difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, soprattutto per difetto di specificità, novità delle questioni, mancata trascrizione degli atti rilevanti e inapplicabilità del vizio di motivazione al di fuori del "minimo costituzionale". Ha escluso sia la nullità per omessa pronuncia sia quella per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva individuato rationes decidendi comprensibili. Ha inoltre osservato che la cartella era stata considerata legittima perché non conteneva le sanzioni originariamente irrogate al de cuius, e che molte questioni non potevano essere dedotte per la prima volta in cassazione o avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio relativo al provvedimento di estinzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; in caso di omessa pronuncia occorre indicare e trascrivere i motivi d'appello asseritamente non esaminati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione; il sindacato è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o incomprensibile.
artt. 47 e 52 d.lgs. n. 546 del 1992
La censura sulla sospensione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque non è stata ravvisata una nullità della decisione per la mancata trattazione in udienza separata.
art. 348-bis, quinto comma, c.p.c.
In ipotesi di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. se non si indicano le divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla mancata valutazione delle prove è stata reputata generica e non autosufficiente.
art. 116 c.p.c.
La censura sull'apprezzamento delle prove richiede l'indicazione puntuale dei documenti e delle prove asseritamente trascurati.
art. 167 c.p.c.
È stata evocata per sostenere la mancata contestazione specifica dei fatti, ma il motivo è stato ritenuto generico.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme processuali civili per lamentare la mancata considerazione delle prove nel processo tributario.
art. 2697 c.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la pretesa non era basata su presunzioni ma su un avviso di accertamento divenuto definitivo.
art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997
Le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono all'erede; tuttavia la CTR ha accertato in fatto che la cartella non includeva le sanzioni.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La questione sulla tardività della cartella è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione e non dedotta nei gradi di merito.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
La doglianza sulla tardività della riassunzione non poteva essere proposta nel giudizio sulla cartella, ma avrebbe dovuto investire il provvedimento di estinzione del precedente giudizio.
art. 308 c.p.c.
Il provvedimento di estinzione del giudizio andava impugnato con i rimedi propri contro tale statuizione, non incidenter tantum nel giudizio sulla cartella.
legge n. 241 del 1990
Richiamata per il preteso difetto di motivazione della cartella, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione della ratio decidendi della CTR.
legge n. 212 del 2000
Richiamata per la motivazione dell'atto impositivo; anche questa doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamo finale alla disciplina del contributo unificato, senza ulteriore sviluppo nel testo fornito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denuncia omessa pronuncia o nullità della sentenza deve indicare in modo puntuale le questioni o i motivi di appello non esaminati, trascrivendone i passaggi essenziali, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- Il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei ristretti limiti del minimo costituzionale: non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la sentenza sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- La deduzione di vizi relativi a prove documentali o all'erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede la precisa indicazione dei documenti e delle prove asseritamente trascurati; non è sufficiente una censura generica della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Una questione nuova, mai trattata nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve anche indicare in quale atto precedente l'abbia già proposta.
- Se si contesta la legittimità di una cartella di pagamento perché derivante da un diverso provvedimento processuale, la censura deve colpire direttamente quel provvedimento e non essere semplicemente riproposta nell'impugnazione della cartella.
- La non trasmissibilità all'erede delle sanzioni amministrative opera solo se tali sanzioni risultano effettivamente incluse nella pretesa azionata; se l'atto esattoriale non le contiene, la doglianza è infondata sul fatto.
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