Cassazione Penale, Sentenza n. 13040/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena da espiare per effetto del cumulo di pene concorrenti riconosciuto in sede esecutiva. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza con provvedimento emesso de plano (16/05/2023) senza seguire la procedura camerale prevista dall'art. 666 c.p.p.; successivamente ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667 c.p.p. ritenendo tale procedura applicabile solo al dubbio sull'identità fisica del condannato. Il ricorrente ha impugnato sostenendo la violazione di legge e l'erronea delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 667, comma 4.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando l'errore procedurale del Tribunale di Trento nel decidere de plano su una materia per la quale non era ammessa la procedura semplificata. Ha dichiarato la nullità assoluta dell'ordinanza del 16/05/2023 (per mancata osservanza della procedura camerale ex art. 666 c.p.p.) e, conseguentemente, ha annullato anche l'ordinanza del 27/09/2023 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 667 c.p.p., spiegando che l'art. 667, comma 4, non è limitato al solo caso di dubbio sull'identità ma trova applicazione come procedura semplificata ogni qualvolta il giudice dell'esecuzione abbia deciso senza le formalità previste. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Decisione del 10/03/2024.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
La procedura generale per gli incidenti di esecuzione richiede la fissazione di un'udienza camerale (comma 3); il giudice può decidere senza udienza solo nei casi di manifesta infondatezza o mera riproposizione (comma 2).
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede una procedura semplificata che consente al giudice dell'esecuzione di provvedere senza formalità; la Corte interpreta la norma come applicabile non solo al dubbio sull'identità fisica, ma in generale ogni volta che il potere decisorio del giudice richiami la procedura semplificata.
art. 656, comma 2 cod. proc. pen.
Consente al giudice di provvedere de plano con decreto motivato nei casi di manifesta infondatezza o mera riproposizione; richiamata per delimitare le ipotesi in cui la decisione senza udienza è ammessa.
art. 676, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama l'art. 667, comma 4, come schema procedurale semplificato per talune competenze del giudice dell'esecuzione; utilizzato dalla Corte per spiegare l'ambito di applicazione della procedura semplificata.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve, di regola, decidere gli incidenti di esecuzione con udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; l'omissione di tale formalità, quando non ricorra una delle eccezioni di legge, comporta la nullità assoluta del provvedimento.
- L'art. 667, comma 4, c.p.p. prevede una procedura semplificata applicabile non solo al dubbio sull'identità fisica, ma ogni volta che la norma attribuente il potere richiami il procedimento semplificato; non può essere interpretata restrittivamente come limitata al solo tema dell'identità.
- La decisione 'de plano' è ammissibile solo nei casi espressamente previsti (manifesta infondatezza o mera riproposizione) o quando la competenza sia quella espressamente legata alla procedura semplificata; diversamente il provvedimento è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Nel caso di nullità procedurale del provvedimento esecutivo, la conseguenza è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente, con necessità di adottare la procedura corretta (es. fissazione di udienza camerale).
- Nelle situazioni analoghe, il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente il vizio procedurale e chiedere il rispetto delle formalità previste per evitare che il giudice decida illegittimamente de plano.
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