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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24313/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio l'agente della riscossione chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un'illegittima iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà. Il tribunale aveva riconosciuto solo un danno patrimoniale liquidandolo equitativamente in euro 5.000,00; la corte d'appello aveva confermato la decisione, rigettando sia l'appello principale della società sia quello incidentale dell'ente. In cassazione la società ha proposto sei motivi: i primi quattro miravano a censurare la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che risultanze istruttorie, CTP, testi e documenti dimostrassero in modo pieno danni maggiori di quelli liquidati; il quinto contestava l'inammissibilità dell'appello in punto art. 96 c.p.c., sostenendo che la domanda di responsabilità aggravata fosse stata proposta già in primo grado; il sesto denunciava omessa motivazione e violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per non avere la corte d'appello pronunciato sulla responsabilità aggravata della controparte. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova per sostenere che l'iscrizione ipotecaria non avesse inciso sui beni della società ma su diversa porzione di terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e ha rigettato il ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto che le censure mirassero a rivalutare accertamenti di fatto e prove, già sorretti da motivazione adeguata e non sindacabili in cassazione, escludendo anche il travisamento della prova nei termini dedotti. Quanto ai primi quattro motivi del ricorso principale, li ha dichiarati inammissibili perché diretti contro la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza di merito; ha inoltre rilevato la presenza di doppia conforme e l'inammissibilità del vizio motivazionale nei limiti dedotti, nonché l'assenza di specifiche e ammissibili censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati riprodotti e localizzati in modo puntuale gli atti rilevanti di primo e secondo grado, né chiarita la concreta domanda ex art. 96 c.p.c. proposta. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la corte territoriale aveva implicitamente escluso i presupposti della responsabilità aggravata e, comunque, il quadro complessivo della controversia rendeva palese l'insussistenza dei presupposti dell'art. 96 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca parziale soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione può essere dedotta solo nei limiti del travisamento della prova o dell'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello consentito; non è consentito usarla per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia applicato un criterio di valutazione della prova diverso da quello legale o abbia attribuito alla prova un valore normativamente non previsto; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente il sindacato sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nella formulazione vigente; in presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile nei limiti richiamati dalla Corte

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente né insanabilmente contraddittoria, sicché non sussisteva nullità della decisione

  • art. 1226 c.c.

    il danno patrimoniale, ove non provato nel preciso ammontare ma risultante nella sua esistenza, può essere liquidato equitativamente

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di responsabilità aggravata va specificamente allegata e correlata al comma pertinente; la condanna ex comma 3 può essere pronunciata anche d'ufficio, ma i suoi presupposti devono comunque risultare dal processo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, con puntuale localizzazione e trascrizione del loro contenuto rilevante

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha richiamato la possibilità di integrare la motivazione, se necessario, quando il dispositivo sia conforme a diritto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi un effettivo errore nell'applicazione delle regole legali di valutazione della prova o l'attribuzione a una prova di un valore probatorio non consentito; non basta lamentare che il giudice abbia male apprezzato il materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia decisione conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è fortemente limitato e non può essere usato per rimettere in discussione gli accertamenti fattuali già condivisi dai giudici di merito.
  • La motivazione è nulla solo se manca in senso costituzionalmente rilevante, cioè se è meramente apparente o logicamente irriducibile; una motivazione sintetica ma coerente è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere specificamente dedotta e ancorata alla fattispecie pertinente; in cassazione il motivo è inammissibile se non individua in modo preciso gli atti e il contenuto delle domande formulate nei precedenti gradi.
  • Quando l'esistenza del danno è provata ma non ne è dimostrato con precisione l'ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., purché dia conto della base fattuale del pregiudizio.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando e localizzando gli atti e i documenti su cui si fondano le censure; il richiamo generico a memorie o conclusioni non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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