Ordinanza n. 32/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’atto emesso dal Comune di Bologna Numero/Anno PG: 916112/2025 data protocollazione: 04/12/2025 recante in oggetto comunicazione scadenza Autorizzazioni Cronologico n. 32978/1 e n. 32978 P.G./P.T. n. 3303 rilasciate a TERMAL srl rispettivamente in data 6/07/1999 e 2/06/1999 limitatamente alla parte in cui il Comune di Bologna, pur accertando la violazione dell’art. 23, comma 5, Codice della Strada e decretando l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate a Termal S.r.l. in mancanza del necessario “nulla osta”, consente la permanenza delle insegne fino alla naturale scadenza dei titoli; b) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione del Comune di Bologna relativa alla scadenza di autorizzazioni per insegne, nella parte in cui consente la permanenza delle insegne fino alla naturale scadenza dei titoli pur rilevando la violazione dell'art. 23, comma 5, del Codice della strada e l'illegittimità delle autorizzazioni per mancanza del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale che, pur accertando la violazione dell'art. 23, comma 5, del Codice della strada e l'illegittimità delle autorizzazioni rilasciate nel 1999 alla società controinteressata in assenza del necessario nulla osta, ha consentito la permanenza delle insegne fino alla scadenza naturale delle autorizzazioni. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il TAR ha riservato alla fase di merito la valutazione della possibile tardività del ricorso, osservando che le autorizzazioni originarie non erano state impugnate nel 1999. In sede cautelare, la ricorrente non ha evidenziato un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, a un primo esame, non probabile un esito favorevole del ricorso, poiché le opere sono state qualificate come "insegne di esercizio" ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Codice della strada e, in tale qualificazione, non rientrano nell'ambito del divieto richiamato. La questione della tardività dell'impugnazione, connessa alla mancata impugnazione delle autorizzazioni del 1999, è stata riservata al merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che le autorizzazioni sarebbero scadute entro pochi mesi e che non era stato allegato alcun danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000, oltre oneri accessori, in favore del Comune e in euro 2.000, oltre oneri accessori, in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 23, comma 5, Codice della strada
La disposizione è richiamata in relazione alla contestata violazione e alla questione dell'assenza del nulla osta necessario per le autorizzazioni.
art. 23, comma 7, Codice della strada
Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che le insegne di esercizio rientranti nella disposizione non siano comprese nell'ambito di applicazione del divieto richiamato.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione delle opere come "insegne di esercizio" ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Codice della strada può escludere, a un primo esame, l'applicazione del divieto previsto dall'art. 23, comma 5, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
- La mancata impugnazione tempestiva delle autorizzazioni originarie può porre una questione di tardività del ricorso successivamente proposto contro un atto collegato o consequenziale; tale questione può essere riservata alla fase di merito quando richieda un esame non compatibile con la cognizione cautelare.
- Il periculum in mora non sussiste quando il titolo contestato è prossimo alla scadenza e il ricorrente non allega né dimostra un danno grave e irreparabile.
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