Cassazione Civile, Ordinanza n. 12233/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, socia accomandante al 70% di una società in accomandita semplice, aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF e addizionali per redditi di partecipazione relativi al 2007, notificato nel 2011, e non lo aveva impugnato. L'Ufficio aveva quindi iscritto a ruolo le somme e notificato una cartella di pagamento nel 2012. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che mancasse il necessario contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari, perché l'accertamento societario presupposto era stato a sua volta impugnato dalla curatela fallimentare della società ed era stato annullato in appello con rinvio per integrazione del contraddittorio. La CTR aveva condiviso tale impostazione, ritenendo illegittima la cartella per inscindibilità delle posizioni dei debitori e per non definitività dell'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'avviso notificato alla socia era definitivo perché non impugnato e che, pertanto, era legittima l'iscrizione a ruolo e non era necessaria alcuna integrazione del contraddittorio nel giudizio sulla cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'avviso di accertamento notificato alla socia era divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento emessa sulla sua base. Ha inoltre chiarito che, nella controversia promossa dal socio contro la cartella riferita a un avviso a lui diretto e non impugnato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio per la mera pendenza del giudizio relativo all'accertamento societario, salvo che intervenga un giudicato favorevole alla società nel relativo giudizio, opponibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La definitività dell'avviso non impugnato esclude l'illegittimità della cartella emessa sulla sua base; la CTR ha errato nel ritenere non definitivo l'avviso notificato alla socia.
art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 14, primo comma, lett. b)
Richiamato come base dell'iscrizione a ruolo e della cartella conseguente all'avviso di accertamento definitivo.
art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il principio della non autonoma impugnabilità degli accertamenti divenuti definitivi e per l'opponibilità all'Amministrazione del giudicato favorevole formatosi nel giudizio con litisconsorzio.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che ha costituito il titolo dell'accertamento complementare emesso nei confronti della società.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ex art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale base dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute in base all'avviso non impugnato.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento notificato al socio di società di persone che non venga impugnato diviene definitivo e rende legittima l'iscrizione a ruolo delle somme in esso contenute.
- Nella controversia proposta dal socio contro la cartella emessa in base a un avviso a lui direttamente notificato e non impugnato non occorre integrare il contraddittorio con i soggetti coinvolti nel separato giudizio sull'accertamento societario, poiché non si tratta di un nuovo ed autonomo atto impositivo.
- La pendenza del contenzioso relativo all'accertamento emesso nei confronti della società non incide, di per sé, sulla definitività dell'avviso notificato al socio che non lo abbia impugnato.
- Solo l'eventuale giudicato favorevole formatosi nel giudizio sull'accertamento societario, nelle ipotesi di litisconsorzio, può essere opponibile all'Amministrazione anche dai soci, nei limiti dell'intangibilità degli effetti ormai esauriti del rapporto tributario.
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