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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41302/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per omicidio (ergastolo) denunciando, in particolare: carenza di motivazione nell'apprezzamento dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Giacomo Selva e Claudio Sacco) e delle loro dichiarazioni, con evidenziate contraddizioni tra le fonti e divergenze rispetto a testimonianze e riscontri oggettivi; mancata o insufficiente valutazione dell'individuazione di Avolio (presenza di omonimi e soprannomi non individualizzanti); vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n.203/1991 (ora art. 416-bis cod. pen.) e della circostanza aggravante della premeditazione (contestata la durata e il momento in cui i ricorrenti avrebbero aderito al progetto omicidiario); infine, difetto di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati e ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato ciascuno degli imputati alla pena dell'ergastolo. Il Collegio ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori (esaminando profili di credibilità soggettiva, attendibilità del contenuto e riscontri esterni), avendo affrontato le contraddizioni denunciate e fornito spiegazioni non manifestamente illogiche. Sulla qualificazione del movente e sul contesto associativo la Corte ha condiviso l'accertamento che l'omicidio fosse collegato a decisioni di vertice del clan e finalità di "epurazione interna", giustificando così l'applicazione dell'aggravante di cui alla legge n.203/1991 (ora art.416-bis). Quanto alla premeditazione, si è ritenuto che il tempo e l'organizzazione (coinvolgimento di più gruppi) consentissero di ritenere premeditazione anche per i concorrenti che avevano consapevolmente aderito al progetto omicidiario. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato in relazione alla gravità, al contesto e alle modalità esecutive del fatto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    limita il sindacato della Corte di legittimità alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e impedisce un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie non vizianti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiede riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori per fondare la responsabilità; la Corte ha valutato la presenza di riscontri esterni e la loro rilevanza individualizzante

  • legge n. 203/1991

    art. 7 (ora art. 416-bis cod. pen.)

    la condotta è stata ritenuta aggravata per finalità connesse all'associazione camorristica e al mantenimento della compattezza dell'organizzazione; la Corte ha ritenuto provato il collegamento al clan e la finalità di "epurazione interna"

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice deve motivare la valutazione in relazione ai criteri di legge; qui il diniego è stato motivato con richiamo alla gravità e alle caratteristiche del fatto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che censura la valutazione della credibilità di collaboratori di giustizia incontra un limite stretto: la Corte di legittimità interviene solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emersa nel testo della sentenza e non per rivalutare il merito delle prove.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono una valutazione tripartita (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca/oggettiva del racconto e riscontri estrinseci). Anche se vi sono contraddizioni tra dichiarazioni, queste non sono necessariamente decisive se i giudici di merito le hanno esaminate e hanno fornito spiegazioni plausibili che non risultino manifestamente illogiche.
  • Per l'aggravante prevista dalla legge sulla criminalità organizzata (art. 7 L.203/1991, oggi art. 416-bis), è sufficiente dimostrare il collegamento dell'atto alla tutela o al mantenimento dell'organizzazione e la finalità associativa: la partecipazione materiale può essere valutata alla luce della struttura e del contesto camorristico.
  • La premeditazione può essere riconosciuta anche rispetto ai concorrenti che non hanno ideato il delitto, quando essi partecipano consapevolmente a un progetto omicidiario maturato nel tempo da altri (adesione al dolo premeditato).
  • Il diniego delle attenuanti generiche va motivato in relazione ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; tuttavia la mera gravità del fatto, se accompagnata da motivazione che illustra contesto, movente e modalità, può giustificare il rifiuto della riduzione della pena.
  • Nelle impugnazioni è determinante la specificità delle censure: il ricorrente deve indicare quali punti precisi della motivazione sarebbero mancanti o illogici; la protesta generica sul fatto che il giudice "non ha risposto" è spesso inammissibile o infondata se la decisione di merito affronta il tema.

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