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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26898/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 2012, notificata dall'amministrazione finanziaria alla società poi dichiarata fallita. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello sia l'ufficio sia la curatela fallimentare avevano visto respinte le rispettive impugnazioni. L'Agenzia delle entrate ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avrebbe deciso sulla base di una questione, cioè la violazione dell'art. 51 l.fall., non tempestivamente introdotta in primo grado; con il secondo deduce la violazione dell'art. 51 l.fall., assumendo che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto illegittima la notificazione della cartella agli organi della procedura, mentre tale notificazione sarebbe consentita per i crediti tributari concorsuali, anche in funzione di accertamento del credito. La società fallita resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con cinque motivi: lamenta anzitutto la motivazione apparente o mancante della sentenza di appello per avere la corte territoriale deciso le doglianze incidentali limitandosi a un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado; contesta poi la legittimità della cartella per difetto di motivazione, per l'asserita integrazione successiva della motivazione, per la mancanza della preventiva comunicazione ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e per ulteriori profili di violazione della normativa tributaria e dello statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la notificazione della cartella di pagamento al fallimento per un credito tributario concorsuale e chiarendo che l'art. 51 l.fall. non osta alla notificazione dell'atto impositivo, che in tale contesto svolge anche funzione di accertamento del tributo. Accoglie inoltre il primo motivo del ricorso incidentale della procedura fallimentare, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alle censure della curatela, è solo apparente perché si limita a un richiamo acritico della decisione di primo grado senza esporre il percorso argomentativo. Sono quindi assorbiti il primo motivo del ricorso principale e i restanti motivi del ricorso incidentale. La sentenza di merito è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dall'Agenzia come norma sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è però assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio processuale relativo alla motivazione apparente e alla nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge sostanziale e processuale prospettati in ricorso principale e incidentale.

  • art. 51 l.fall.

    La Corte chiarisce che il divieto di azioni esecutive individuali non impedisce, per il credito tributario concorsuale, la notificazione della cartella di pagamento, che può costituire anche atto di accertamento della pretesa tributaria.

  • art. 52 l.fall.

    È richiamato come regola generale del concorso: dopo il fallimento ogni credito va accertato nelle forme della procedura, salvo le interferenze con la giurisdizione del giudice speciale sul rapporto sostanziale.

  • artt. 93 ss. l.fall.

    Indicano le forme di accertamento del credito nel passivo fallimentare, cui devono attenersi i crediti concorsuali.

  • art. 151 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    È menzionato come disciplina sostanzialmente riproduttiva dell'art. 52 l.fall. nel codice della crisi d'impresa.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato in relazione alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella quale primo e unico atto di esercizio della pretesa tributaria in presenza di controllo automatizzato.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633

    È citato nel testo in connessione con l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella per IRES nel caso concreto.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È oggetto di censura da parte della curatela quanto alla motivazione della cartella e alla necessità di indicare il fondato pericolo per la riscossione.

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato nei motivi incidentali per contestare l'omissione della comunicazione preventiva prevista per alcuni controlli automatizzati.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È invocato dalla curatela a presidio dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato per sostenere il difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'illegittimità di una motivazione integrata successivamente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in collegamento con l'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla curatela in relazione al diritto di difesa, asseritamente inciso dalla mancanza di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È evocato dalla curatela quale parametro costituzionale di motivazione e giusto processo.

Massime di principio

  • Per i crediti tributari il fallimento apre il concorso, ma ciò non impedisce all'amministrazione finanziaria di notificare al curatore la cartella di pagamento quando essa costituisca il primo atto di esercizio e accertamento della pretesa tributaria; l'art. 51 l.fall. vieta le azioni esecutive individuali, non la notificazione dell'atto impositivo.
  • I crediti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento sono crediti concorsuali: la loro debenza deve essere accertata dall'ente impositore secondo le regole proprie della giurisdizione tributaria, mentre al giudice fallimentare spetta la sola verifica della concorsualità, dell'idoneità documentale e della collocazione del credito nello stato passivo.
  • Quando il rapporto sostanziale è devoluto alla giurisdizione di un giudice speciale, il giudice fallimentare resta vincolato all'accertamento su an e quantum compiuto da quel giudice, e non può sostituirsi ad esso nella determinazione della pretesa fiscale.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di ricostruire in modo percepibile la ratio decidendi; se il richiamo alla sentenza di primo grado è acritico e non esplicita le ragioni del convincimento, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla.
  • In sede di cassazione, il motivo che denuncia un vizio logicamente assorbente rende superfluo l'esame delle ulteriori censure incompatibili o dipendenti dalla prima questione decisa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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