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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34308/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Civitavecchia, all’esito di giudizio abbreviato, aveva prosciolto l’imputato dal reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità, dichiarandolo non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato carenza di motivazione e violazione degli artt. 192, comma 2, c.p.p. e 75, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, lamentando l’omessa valutazione dell’assenza di bilancini, materiale per il confezionamento e denaro riconducibile ai 200 euro sequestrati, nonché della propria capacità economica: l’estratto conto postale documentava un saldo superiore a 52.000 euro e prelievi di contante, pari a circa 2.800 euro nell’ultimo trimestre del 2020, ritenuti compatibili con l’acquisto di quantitativi destinati al consumo personale. La difesa richiamava inoltre il consumo quotidiano di cinque o sei spinelli e l’abitudine di acquistare hashish in quantità elevate per farne scorta. Con il secondo motivo ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà per travisamento delle prove sulla capacità economica, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato lo stipendio mensile trascurando saldo e prelievi documentati. Con il terzo ha censurato la valutazione degli indizi sulla destinazione non esclusivamente personale della sostanza e sull’elemento soggettivo: secondo il ricorrente, la possibile deperibilità nel tempo era un argomento incerto e la custodia di una parte significativa dello stupefacente nel box auto non consentiva, in base a massime di esperienza, di inferirne la destinazione allo spaccio. La Corte ha preliminarmente riconosciuto l’interesse dell’imputato a impugnare il proscioglimento ex art. 131-bis, anche per ottenere una formula liberatoria più ampia e per gli effetti extrapenali della decisione; ha chiarito che, essendo una sentenza di proscioglimento pronunciata in abbreviato, era esperibile il ricorso per cassazione e non l’appello dell’imputato. Ha accolto nei termini precisati il primo e il secondo motivo per l’omessa valutazione della documentazione difensiva sulla capacità economica; ha quindi annullato la sentenza con rinvio. Il terzo motivo non è stato separatamente deciso.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, riconoscendo l’interesse dell’imputato a impugnare la pronuncia ex art. 131-bis c.p., anche in ragione dei suoi effetti di giudicato, dell’iscrizione nel casellario e della possibile incidenza su successive applicazioni della causa di non punibilità. Ha affermato che la pronuncia per particolare tenuità è una sentenza di proscioglimento e che, dopo giudizio abbreviato, l’imputato può proporre ricorso per cassazione ma non appello. Nel merito ha ritenuto fondati, nei termini precisati, il primo e il secondo motivo, poiché il Tribunale aveva omesso ogni valutazione dell’estratto conto prodotto dalla difesa, attestante un saldo superiore a 52.000 euro e prelievi di contante, indicati come prova a discarico rilevante per la capacità economica dell’imputato. La sentenza è stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Civitavecchia in diversa persona fisica. Il terzo motivo non ha ricevuto una decisione autonoma. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto Andrea Circo dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.

    La disposizione individua il reato oggetto del proscioglimento e del giudizio di rinvio; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione sostanziale.

  • art. 131-bis c.p.

    Con l'art. 131-bis cod. pen., infatti, il legislatore ha introdotto una causa di non punibilità, come si desume non solo dalla rubrica legis, ma anche dal tenore letterale del comma 1 della medesima disposizione.

    La particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità e la relativa pronuncia, pur accertando un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, è una sentenza di proscioglimento.

  • art. 443, comma 1, c.p.p.

    Va premesso che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuità del fatto, sebbene contraddistinta da alcune marcate peculiarità, appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento.

    La sentenza ex art. 131-bis emessa all’esito del giudizio abbreviato è una sentenza di proscioglimento, soggetta al regime delle impugnazioni previsto per tale categoria; l’imputato non può appellarla.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    Pertanto, contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emesse a seguito di giudizio abbreviato è esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., anche per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), stesso codice, non trovando applicazione le limitazioni previste dall'art. 569 cod. proc. pen. che si riferiscono al ricorso per cassazione proposto avverso le sentenze appellabili di primo grado, ovvero al cd. ricorso "per saltum".

    Contro il proscioglimento per particolare tenuità pronunciato in abbreviato l’imputato può ricorrere direttamente per cassazione, anche deducendo i vizi indicati dalle lettere d) ed e) del comma 1; non operano le limitazioni del ricorso per saltum previste dall’art. 569 c.p.p.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Sussiste, sotto questo profilo, il lamentato vizio di mancanza di motivazione.

    La Corte ha rilevato l’omessa valutazione di documentazione difensiva indicata come prova a discarico; non ha però formulato un’autonoma regola interpretativa sul requisito della concordanza degli indizi.

  • art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    Sussiste, sotto questo profilo, il lamentato vizio di mancanza di motivazione.

    La decisione censura l’omessa valutazione della documentazione difensiva rilevante nel giudizio sulla destinazione della sostanza, senza sviluppare un’autonoma interpretazione della disposizione.

  • art. 651-bis c.p.p.

    Con particolare riferimento alle sentenze di assoluzione per particolare tenuità del fatto, l’interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenza dichiarativa della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.pen. appare ancora più marcato, trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.); 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002); 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.

    Il proscioglimento per particolare tenuità produce giudicato, nei limiti indicati dalla norma, sull’esistenza del fatto, sulla sua illiceità penale e sulla commissione da parte dell’imputato; tali effetti contribuiscono a fondare l’interesse a impugnare.

  • art. 530, comma 1, c.p.p.

    Coerentemente, il ricorrere di una causa di non punibilità è espressamente previsto, tra i casi di proscioglimento, dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando «il reato è stato commesso da persona imputabile o non punibile per un'altra ragione».

    La non punibilità per una causa diversa dall’assenza del fatto rientra tra le ipotesi in cui il giudice pronuncia una sentenza di proscioglimento.

  • art. 652 c.p.p.

    Sul punto il Collegio condivide l'orientamento, espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, che reputa sussistente l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare.

    I diversi effetti extrapenali delle formule assolutorie possono fondare l’interesse dell’imputato a impugnare un proscioglimento per ottenere una formula più favorevole.

  • art. 653 c.p.p.

    Sul punto il Collegio condivide l'orientamento, espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, che reputa sussistente l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare.

    La diversa efficacia delle formule di proscioglimento nel giudizio disciplinare può rendere concreto l’interesse dell’imputato a impugnare per ottenere una formula più favorevole.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Su questa documentazione prodotta dalla difesa, indicata come prova a discarico, la sentenza del Tribunale è in effetti del tutto silente.

    L’omessa considerazione di documentazione difensiva rilevante e specificamente prodotta può integrare mancanza di motivazione e giustificare l’annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • L’imputato ha interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto quando miri a ottenere una formula più ampiamente liberatoria, considerati gli effetti di giudicato della pronuncia, la sua iscrizione nel casellario e la possibile incidenza su successive applicazioni dell’art. 131-bis c.p.
  • La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto è una sentenza di proscioglimento; se resa all’esito del giudizio abbreviato, non è appellabile dall’imputato, che può proporre ricorso per cassazione anche per i vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lettere d) ed e), c.p.p.
  • Quando la difesa produce documentazione specificamente indicata come prova a discarico e potenzialmente rilevante per la valutazione del fatto, il giudice deve darne conto; il silenzio su tale documentazione può integrare mancanza di motivazione e comportare l’annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProve
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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