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Sentenza

Sentenza n. 8048/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto a percepire immediatamente il TFS maturato alla data di cessazione del loro servizio presso la Croce Rossa Italiana e, per l’effetto, per la condanna dell’INPS alla corresponsione degli importi rispettivamente maturati a tale titolo.

Giustizia amministrativa202505413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata corresponsione immediata del TFS secondo il trattamento richiesto dai ricorrenti sulla base dell'equiparazione del personale militare della Croce Rossa Italiana al personale militare delle Forze Armate dello Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR la domanda già proposta davanti alla Corte dei conti, dopo che quest'ultima aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS e aveva rigettato la domanda concernente l'equiparazione previdenziale. Hanno chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione immediata del TFS maturato alla cessazione del servizio presso la Croce Rossa Italiana, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento degli importi individualmente quantificati, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa era fondata sull'assunto che il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dovesse essere equiparato, ai fini previdenziali, al personale militare delle Forze Armate e dovesse quindi essere iscritto alla gestione previdenziale riservata al personale dello Stato del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. L'INPS ha eccepito l'improcedibilità delle pretese economicamente valutabili per l'assoggettamento dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana alla liquidazione coatta amministrativa e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, sostenendo che il Corpo Militare della Croce Rossa è un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze Armate, ma non parte integrante di esse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, per rinuncia, nei confronti dei due ricorrenti che avevano medio tempore rinunciato al ricorso. Per gli altri ricorrenti ha rigettato la domanda. Il giudice ha ritenuto di dover decidere nei limiti della causa petendi e della domanda concretamente proposta: i ricorrenti non avevano chiesto il pagamento del TFS eventualmente spettante secondo il regime ordinario, ma il pagamento degli importi quantificati sulla base del previo riconoscimento dell'equiparazione previdenziale alla posizione del personale militare delle Forze Armate. Tale equiparazione era stata esclusa dalla sentenza della Corte dei conti richiamata nel giudizio di riassunzione. In particolare, il TAR ha condiviso la ricostruzione secondo cui, ai sensi dell'art. 625 del d.lgs. n. 66/2010 e della giurisprudenza costituzionale e contabile richiamata, il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate, ma non ne costituisce parte integrante. Ne consegue l'impossibilità di comparare, sotto il profilo previdenziale, il trattamento del relativo personale con quello del personale militare delle Forze Armate e di disporne l'iscrizione al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle concrete modalità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 625 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è richiamata, insieme alla giurisprudenza costituzionale e contabile, quale fondamento dell'esclusione dell'equiparazione previdenziale tra il personale della Croce Rossa Italiana e il personale militare delle Forze Armate.

  • art. 39, comma 2, lett. d)

    Richiamato nella sentenza della Corte dei conti per il rinvio alla motivazione di una precedente pronuncia contabile condivisa.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo deve decidere la domanda nei limiti della causa petendi e del petitum effettivamente proposti, senza attribuire al ricorrente una diversa pretesa non azionata; pertanto, la domanda di pagamento di una prestazione quantificata sulla base di uno specifico titolo giuridico non può essere convertita d'ufficio nella domanda di pagamento della diversa prestazione eventualmente spettante in base a un titolo alternativo.
  • Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in quanto corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate ma non parte integrante di esse, non è equiparabile al personale militare delle Forze Armate ai fini previdenziali.
  • L'assoggettamento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana a regole disciplinari militari, a disposizioni sostanziali del codice penale militare e all'obbligo del giuramento non determina, di per sé, l'equiparazione previdenziale al personale delle Forze Armate.
  • L'iscrizione al comparto previdenziale riservato al personale statale dei settori sicurezza, difesa e soccorso pubblico non può essere riconosciuta al personale della Croce Rossa Italiana in assenza di una specifica equiparazione normativa ai corpi militari dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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