Cassazione Penale, Ordinanza n. 31635/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con un unico motivo, poi integrato da motivi nuovi. Dalla motivazione della Cassazione emerge che l'impugnazione si limitava, in sostanza, a riproporre in modo generico le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della decisione. Il ricorso tendeva inoltre a chiedere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, profilo estraneo al giudizio di legittimità. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato contestato, evidenziando il concorso con un coimputato; con motivo nuovo veniva inoltre contestato il riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello e privo di correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la censura mirava a una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il motivo nuovo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
aspecificità dell'impugnazione
l'impugnazione è inammissibile quando non si correla criticamente alle ragioni della decisione censurata e si limita a riproporre doglianze generiche o già dedotte in appello.
i motivi nuovi sono soggetti ai limiti di ammissibilità previsti dalla norma; nel caso di specie il nuovo motivo sulla recidiva è stato ritenuto inammissibile.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non confronta le ragioni della sentenza impugnata e si limita a riprodurre genericamente le censure già svolte in appello.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o della sua capacità dimostrativa, poiché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- La deduzione di un vizio motivazionale deve indicare in modo puntuale il passaggio decisivo del ragionamento del giudice di merito che si assume errato; in mancanza, la censura è inammissibile.
- I motivi nuovi nel giudizio di cassazione sono ammessi solo nei limiti di legge e, se tardivi o non consentiti, sono dichiarati inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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