Sentenza n. 606/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza n. 270/2025 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 04.03.2025 all'esito del procedimento iscritto al NRG 2331/2024 Lav.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'erogazione dei relativi buoni
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l'accertamento del loro diritto, in relazione ai rispettivi periodi di servizio a tempo determinato, al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015. La sentenza ottemperanda aveva imposto al Ministero l'erogazione dei buoni elettronici per importi complessivi individuali compresi tra 500 e 2.500 euro, oltre alle spese processuali. I ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno quindi chiesto la dichiarazione dell'obbligo di esecuzione integrale, la condanna dell'amministrazione all'adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il ricorso rispettava i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. In assenza di prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni qualora l'amministrazione rimanga inerte. Al commissario sono stati attribuiti anche gli adempimenti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ritiene rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ritiene rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso cui opera il responsabile nominato commissario ad acta.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione all'amministrazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto all'amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato, anche disponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare inutilmente del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli i poteri necessari per compiere anche gli adempimenti contabili e finanziari indispensabili all'esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il pagamento di somme.
- Nel ricorso cumulativo seriale di ottemperanza, il giudice può ridurre le spese di lite in ragione della ripetitività e standardizzazione dell'attività processuale, purché la liquidazione resti congrua rispetto allo scaglione applicabile.
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